Pubblicate dal ministero del Lavoro le risposte ad una serie di quesiti proposti in materia di Terzo Settore (Nota Min. Lav. 9 luglio 2020 n. 6214). In particolare, vengono forniti chiarimenti sulla natura del volontario e sulla disciplina della retribuzione negli enti del Terzo Settore (ETS).

Il Codice del Terzo Settore stabilisce il principio di gratuità dell’attività del volontario (fatta eccezione per il rimborso delle spese sostenute e documentate), il divieto dei rimborsi forfetari e l’incompatibilità tra la posizione del volontario e ogni forma di retribuzione per una prestazione svolta presso l’ente di cui il volontario è socio o associato (art. 17 D.Lgs. 117/2017).

Il ministero del Lavoro ritiene che tra le attività di volontariato rientrano non solo le attività direttamente rivolte ad un interesse generale, costituente l’oggetto sociale dell’ente, ma anche le attività relative all’esercizio di una carica sociale, in quanto strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale.

Pertanto, l’esercizio di una carica sociale, se risponde, tra gli altri, al requisito della gratuità (art. 17, c. 2, D.Lgs. 117/2017), può corrispondere all’attività di volontariato.

Lo svolgimento di incarichi associativi è obbligatoriamente gratuito per le organizzazioni di volontariato (ODV; art. 34, c. 2, D.Lgs. 117/2017), mentre per gli altri ETS può essere anche retribuito, nel rispetto di determinati limiti (art. 8, c. 3 lett. a), D.Lgs. 117/2017).

La corresponsione al titolare di una carica sociale di un compenso a fronte di un’attività diversa da quella riguardante l’incarico rivestito prevede invece ulteriori limitazioni riguardanti:

  • il conflitto di interessi;
  • il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili (art. 8, c. 2 e 3 lett. a), D.Lgs. 117/2017).