Statali e articolo 18: come cambia il licenziamento
Cosa cambia nel nuovo rapporto tra gli statali e l’articolo 18? Secondo la Cassazione, le nuove regole sul licenziamento individuale saranno automaticamente applicabili anche per (quasi) tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione. Il nuovo articolo 18, con le sue regole sul licenziamento si applica in automatico, anche al pubblico impiego “contrattualizzato”, cioè a tutti i dipendenti statali e locali tranne professori, magistrati e militari: non vi sono infatti distinzioni tra lavoro privato e pubblico in base a quanto previsto dal Testo unico del pubblico impiego. Approfondiamo il nuovo rapporto che intercorre tra statali e articolo 18.
Licenziamento PA: statali e articolo 18 cosa dice la Cassazione
A dirlo è la Cassazione in una sentenza del 26 novembre 2015 che, certamente, segnerà in futuro le vicende del personale in forza presso le pubbliche amministrazioni [1].Questo significa che la tutela risarcitoria (ossia l’indennizzo nei favori del dipendente) resta l’unica via per il caso di licenziamento illegittimo, salvo i pochi casi residui di reintegro del posto di lavoro (come, ad esempio, nell’ipotesi di manifesta infondatezza dei fatti alla base del licenziamento).La sentenza citata si schiera apertamente contro l’interpretazione del governo secondo cui, invece, l’impiego pubblico sarebbe fuori dalla riforma dell’articolo 18.La vicenda oggetto del contenzioso si riferisce a fatti durante i quali era ancora in vigore la legge Fornero, ma l’applicazione del principio farà sì che esso venga oggi esteso anche alla profonda riforma attuata con il Jobs Act, che ha ridotto all’osso i casi di reintegrazione del lavoratore illegittimamente licenziato, senza più distinzioni in base alla dimensione dell’azienda. Secondo la Cassazione, il testo unico del pubblico impiego [2] porta a ritenere che lo Statuto dei lavoratori, con le sue successive modificazioni e integrazioni, si applica non solo al comparto privato, ma anche ai lavoratori assunti presso le pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti. Pertanto è innegabile che il nuovo testo riguardi anche il rapporto tra gli statali e articolo 18. L’estensione, insomma, è automatica, e si porterebbe con sé anche il meccanismo del contratto a tutele crescenti, introdotto nel 2015, di cui la Cassazione non parla perché chiamata a pronunciarsi su una vicenda di tre anni prima. Ricordiamo, infatti, che anche il decreto attuativo del Jobs Act [3] ha modificato l’ARTICOLO 18, prevedendo le tutele crescenti “per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri” assunti a tempo indeterminato dopo la sua entrata in vigore, anche in caso di conversione di contratto a termine. La sentenza chiude decisamente la porta alle teorie secondo le quali, invece, la riforma dell’articolo 18 non interesserebbe il lavoro pubblico. Non occorre, dunque, alcuna norma di armonizzazione del lavoro pubblico rispetto a quello privato, per estendere gli effetti della riforma dell’articolo 18 agli statali. Secondo la Cassazione, infine, per dare al lavoro pubblico una disciplina speciale, diversa dalle riforme apportate alla disciplina sul licenziamento individuale, non resta che approvare una norma speciale che detti in via esplicita una previsione normativa diversa.
[1] Cass. sent. n. 24157/2015.
[2] Art. 51 del Dlgs 165/2001
[3] D.lgs. n. 23/2015.
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