SICUREZZA SUL LAVORO
STAGISTI E TIROCINANTI RIENTRANO TRA I SOGGETTI PER CUI ADEMPIERE GLI OBBLIGHI IN MATERA DI SICUREZZA SUL LAVORO?
Stagisti e tirocinanti sono tra quelle figure ibride che stanno a metà tra i collaboratori aziendali veri e propri e coloro che pur di imparare prestano aiuto gratuito; ragion per cui non è facile collocarli alla luce delle normative sulla sicurezza sul lavoro.
Il punto è, in sostanza, se coloro che svolgono stages o tirocini formativi all’interno di una azienda rientrano ai fini dell’applicazione della legge sulla sicurezza sul lavoro [1] nel percorso formativo dettato dall’ Accordo Stato-Regioni [2] sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti? La risposta è si.
La definizione di lavoratore ai fini dell’applicazione del decreto legislativo sopra citato è contenuta nello stesso decreto legislativo [3]. Infatti, il lavoratore è la: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”. Lo stesso articolo, così come modificato da una legge successiva [4], indica comunque anche coloro che sono da considerarsi equiparati ai lavoratori, ed in merito precisa che:”Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione …; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento …; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni”.
Dalla semplice lettura della norma è facile osservare che fra gli equiparati ai lavoratori il legislatore ha voluto specificatamente inserire gli stagisti ed i tirocinanti a cui va garantita la sicurezza sul lavoro. E’ chiaro quindi che, nell’ipotesi in cui presso un’azienda siano presenti soggetti che svolgano stages o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti quegli obblighi previsti dalla legge sulla sicurezza [1] nei confronti dei lavoratori, e sarà tenuto anche per questi casi ad adempiere agli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta. Agli stagisti ed ai tirocinanti in definitiva, ai sensi dell’ Accordo Stato Regioni sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e preposti [2], deve essere impartita una formazione generale della durata di 4 ore ed una formazione specifica della durata di 4, 8 o 12 ore a seconda del settore di attività al quale appartiene l’azienda ed a seconda della fascia di rischio, basso, medio o alto, nella quale è inserita l’attività dell’azienda medesima. In tal senso si è espresso anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella risposta ad un quesito allo stesso formulato in data 1/10/2012.Nel fornire tale risposta, infatti, il Ministero del Lavoro, dopo aver ribadita la equiparazione [3], degli stagisti e dei tirocinanti con i lavoratori, ha concluso sostenendo che”nella specifica ipotesi in cui presso un’azienda o uno studio professionale siano presenti soggetti che svolgano stage o tirocini formativi, il datore di lavoro sarà tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti del testo unico al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi e, quindi, adempiere gli obblighi formativi connessi alla specifica attività svolta”.
[1] D. Lgs. n. 81/2008.
[2] Accordo Stato Regioni del 21/12/2011.
[3] D. Lgs. n. 81/2008, art. 2, comma 1 lettera a).
[4] D. Lgs. 3/8/2009 n. 106.
Scrivi un commento