In data 24 aprile 2020 le autorità preposte hanno provveduto all’integrazione del “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 dalle organizzazioni datoriali e sindacali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell’economia, del lavoro, dello sviluppo economico e della salute.

Come nella precedente versione, è previsto che la prosecuzione delle attività produttive possa avvenire esclusivamente in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, ma ora viene anche precisato che l’eventuale mancata attuazione del Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

A tal proposito l’azienda deve assicurare:

  • la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di locali, ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni e di svago;
  • nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno dei locali aziendali, la pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della Circ. Min. Salute 22 febbraio 2020 n. 5443 nonché alla loro ventilazione;
  • la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

Come altresì noto, i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, per il periodo d’imposta 2020, hanno diritto ad un credito d’imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro effettuate da imprese abilitate, sostenute e documentate fino ad un massimo di € 20.000 per ogni beneficiario (art. 64 DL 18/2020). Successivamente, con l’art. 8 DL 23/2020, è stata estesa la possibilità di riconoscere il credito d’imposta anche alle spese finalizzate all’acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori (es. mascherine chirurgiche, Ffp2, Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, barriere, pannelli protettivi, detergenti mani e disinfettanti).

Tenendo presente che il fine ultimo delle predette previsioni è proprio quello di incentivare operazioni che contrastino la propagazione del virus Covid-19 negli ambienti lavorativi, si ritiene opportuno soffermarsi sul corretto significato da attribuire all’attività di “sanificazione” richiamata da tutte le disposizioni in commento. A tal fine, è necessario riferirsi alle definizioni fornite dal DM 7 luglio 1997 (che disciplina anche le categorie di attività esercitabili dalle imprese specializzate in ambito di pulizia, disinfezione, sanificazione) secondo cui si intendono:

  • attività di disinfezionequelle che comprendono procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni (art. 1 lett. b);
  • attività di sanificazionequelle riguardanti il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione che comportano il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima in termini di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore (art. 1 lett. e).

Dall’esame delle definizioni è lecito chiedersi se il rifermento alla cosiddetta “sanificazione”, all’interno del Protocollo di Regolamentazione e nei decreti successivi, sia stato intenzionale o se più puntualmente ci si volesse riferire alla specifica attività di “disinfezione”. Un chiarimento sarebbe fondamentale anche per poter definire con certezza gli operatori professionali abilitati a svolgere queste attività (anche ai fini della successiva fruizione del credito di imposta). Attenendosi rigidamente al tenore letterale del protocollo e della normativa, parrebbe di fatto evidente la necessità di incaricare esclusivamente imprese abilitate presso la Camera di Commercio a svolgere attività di “sanificazione” di cui all’art. 1 lett. e DM 7 luglio 1997 (modello “Requisiti/82L”), viceversa analizzando nel dettaglio le attività da svolgere parrebbe ragionevole ritenere idonea l’abilitazione all’esercizio della “disinfezione” di cui alla lett. b).

Riepiloghiamo di seguito altre modifiche di rilievo introdotte con l’aggiornamento del protocollo condiviso al 24 aprile 2020.

L’ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da Covid-19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone, secondo le modalità previste dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di Covid-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una sanificazione straordinaria di ambienti, postazioni di lavoro e aree comuni, ai sensi della Circ. Min. Salute 22 febbraio 2020 n. 5443.

detergenti per le mani devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili. Viene inoltre individuato l’obbligo generico per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni di utilizzare una mascherina chirurgica, come del resto normato dall’art. 34 DL 9/2020 in combinato con l’art. 16 c. 1 DL 18/2020.