Con il c.d. Decreto Rilancio è stata introdotta la nuova versione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di mascherine e dispositivi di protezione vari, disciplinato dal Decreto Cura Italia e poi ampliato dal Decreto Liquidità.
L’art. 125 DL 34/2020 si può sintetizzare come di seguito:
- si applica ai soggetti esercenti attività d’impresa arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- trattasi di un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti;
- il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;
- è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno del sostenimento delle spese o in compensazione;
- non concorre al reddito IRES e IRAP.
Nelle bozze circolate del Decreto Rilancio non erano beneficiari dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa ma nel testo definitivo tali soggetti sono fortunatamente rientrati nel novero.
La relazione è rimasta però disallineata in quanto parla esclusivamente “delle persone esercenti arti e professioni degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti”
L’articolo del Decreto è in attesa di eventuali chiarimenti dell’AE
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Decreto Legge – 19/05/2020, n.34 – Gazzetta Uff. 19/05/2020, n.128
ARTICOLO N.125
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
- Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonche’ per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
- Sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
- a) la sanificazione degli ambienti nei quali e’ esercitata l’attivita’ lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attivita’;
- b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
- Il credito d’imposta e’ utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive.
- Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita’ di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
- L’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l’articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati .
- Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell’articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione di cui al comma 5.
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