Con il  c.d. Decreto Rilancio è stata introdotta la nuova versione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di mascherine e dispositivi di protezione vari, disciplinato dal Decreto Cura Italia e poi ampliato dal Decreto Liquidità.

L’art. 125 DL 34/2020 si può sintetizzare come di seguito:

  • si applica ai soggetti esercenti attività d’impresa arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • trattasi di un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti;
  • il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;
  • è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno del sostenimento delle spese o in compensazione;
  • non concorre al reddito IRES e IRAP.

Nelle bozze circolate del Decreto Rilancio non erano beneficiari dell’agevolazione i soggetti esercenti attività d’impresa ma nel testo definitivo tali soggetti sono fortunatamente rientrati nel novero.

La relazione è rimasta però disallineata in quanto parla esclusivamente “delle persone esercenti arti e professioni degli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti”

L’articolo del Decreto è in attesa di eventuali chiarimenti dell’AE

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Decreto Legge – 19/05/2020, n.34 – Gazzetta Uff. 19/05/2020, n.128

ARTICOLO N.125

Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

  1. Al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, ai soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonche’ per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
  2. Sono ammissibili al credito d’imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:
  3. a) la sanificazione degli ambienti nei quali e’ esercitata l’attivita’ lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attivita’;
  4. b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
  5. c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
  6. d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
  7. e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.
  8. Il credito d’imposta e’ utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive.
  9. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalita’ di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.
  10. L’articolo 64 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e l’articolo 30 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, sono abrogati .
  11. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede, per 150 milioni di euro ai sensi dell’articolo 265 e per 50 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione di cui al comma 5.