Salute dei lavoratori: obbligo di tutela da parte del datore non solo per gli infortuni.

Il dipendente può ottenere un risarcimento per danno biologico non solo nel caso in cui abbia subito un infortunio ma anche nel caso in cui la sua salute sia stata pregiudicata da un impegno eccessivo di lavoro. Il Diritto Civile si esprime chiaramente sulla tutela della salute dei lavoratori e obbligo di tutela da parte del datore di lavoro non solo per gli infortuni.  Secondo la legge [1], il datore di lavoro è responsabile per la salute dei lavoratori propri dipendenti, anche nel caso in cui quest’ultimi abbiano subito un peggioramento della salute determinato da un impegno eccessivo sul lavoro, ricollegabile a un numero di dipendenti insufficiente. Anche la Corte di Cassazione ha confermato il predetto concetto in una specifica sentenza [2]. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la ricerca di livelli competitivi di produttività non può compromettere la salute dei lavoratori e la loro l’integrità psico-fisica. Da questo principio viene fatto discendere il conseguente dovere dell’imprenditore di adottare tutte le misure necessarie per tutelare l’integrità fisica e psichica del lavoratore, compreso quello di dotarsi di un organico adeguato al volume di produzione dell’azienda stessa. Come è noto, molto spesso il lavoratore accetta volontariamente di svolgere una consistente mole di lavoro straordinario, pur nei limiti fissati dalla contrattazione collettiva, proprio per venire incontro alle esigenze aziendali di picchi di produzione ovvero di scadenze imminenti. Tuttavia, questo fatto non esime il datore di lavoro dal dovere di limitare questo sforzo eccessivo e di mantenerlo entro un limite di ragionevolezza. Le risorse umane dell’azienda, insomma, debbono essere sufficienti a consentire un impegno lavorativo non eccessivo e comunque non pregiudizievole alla salute. Se necessario, al fine di evitare che l’usura fisica e psichica determini danni alla salute del dipendente, l’organico aziendale deve essere rivisto e adeguato a un impegno sopportabile per tutti i dipendenti. Quanto sopra può apparire, a prima vista eccessivo, in termini di interferenza e/o ingerenza da parte della Magistratura nella sfera della libertà d’impresa sancita dalla Costituzione [3] e quindi nella libertà dell’imprenditore di organizzare come meglio crede la propria azienda.

L’obbligo di tutela della salute dei lavoratori

Tuttavia, il principio affermato dalla Cassazione non è altro se non un’applicazione concreta della Legge [4], secondo il quale “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro”. Ovviamente, non si deve pensare che, in questo modo, i giudici possano decidere circa le dimensioni dell’organico aziendale ma piuttosto, si mette a fuoco il dovere dell’imprenditore di darsi una struttura tale da evitare che uno o più lavoratori dipendenti siano costretti a fornire un apporto lavorativo che possa determinare danni alla salute, a causa dell’impegno eccessivo. In questo modo, nessun organico aziendale può essere predeterminato da un soggetto terzo come lo è il Tribunale; viceversa è lo stesso imprenditore che è tenuto a verificare costantemente la congruità del suo organico, per ampliarlo nei casi in cui ciò risulti necessario per impedire la lesione di un bene riconosciuto fondamentale dalla Costituzione [5], quale la SALUTE DEI LAVORATORI dipendenti. Il principio enunciato e precisato dalla sentenza della Cassazione di cui sopra, è ovviamente applicabile in ogni settore aziendale e in ogni tipo di mansione e funzione, e può dunque riguardare sia l’operaio che l’impiegato, sia il funzionario che il dirigente.

Lo Studio Legale Silva mostra una particolare attenzione alla tutela dei lavoratori a cui dedica ampia parte delle proprie attività.

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[1] Art. 2087 Cod. Civ.
[2] Cass. Civ. sent. n. 8267 del 1997.
[3] Cost. art.41
[4] Art. 2087 Cod. Civ.
[5] Cost. art.32.