La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la nuova definizione agevolata (quarta edizione) meglio conosciuta come rottamazione quater per i debiti contenuti nei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

È possibile accedere alla nuova rottamazione anche per cartelle comprese in altre definizioni agevolate divenute inefficaci (per esempio rottmazione ter)

In cosa consiste la rottamazione?

Il contribuente può chiedere all’Agenzia delle Entrate Riscossione di estinguere i debiti delle cartelle esattoriali senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio.

È necessario versare solo le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la “Definizione” si applica soltanto agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Come chiedere la rottamazione delle cartelle

Per aderire alla “Definizione agevolata”, entro il 30 aprile 2023, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità che saranno a breve pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Come pagare la rottamazione?

È possibile pagare gli importi:

– in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;

– oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

Cosa succede se non si pagano le rate della rottamazione?

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

Quali debiti non si possono rottamare?

Non rientrano nel beneficio della rottamazione:

– recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;

– crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;

– multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

– debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.