Il Decreto Sostegni bis introduce il “contratto di rioccupazione

Il Decreto Sostegni bis (art. 41 DL 73/2021) introduce il “contratto di rioccupazione”, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione (art. 19 D.Lgs. 150/2015), nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica. Al contratto, che deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova, è riconosciuto il carattere della eccezionalità ed un arco temporale di utilizzazione limitato: dal 1° luglio al 31 ottobre 2021.

Nucleo essenziale del contratto di rioccupazione è il “progetto individuale di inserimento

Nucleo essenziale del contratto di rioccupazione è il “progetto individuale di inserimento”, che rappresenta la condizione per l’assunzione con queste modalità.

  • Fondato su base volontaria
  • l’accordo per il progetto deve acquisire il consenso del lavoratore
  • ed essere finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo.

La norma però, dopo aver fissato in 6 mesi la durata di questo periodo e indicato che durante il medesimo si applicano le regole ordinarie in materia di licenziamento del lavoratore subordinato, nulla riferisce in ordine alle caratteristiche specifiche di tale piano progettuale, ai requisiti che sono richiesti ai fini della verifica della garanzia dell’inserimento, al quale pure dichiara essere espressamente preordinato.

La stipula di un contratto di questo tipo dà diritto all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali

La stipula di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di questo tipo dà diritto a tutti i lavoratori privati (escluso il settore agricolo ed il lavoro domestico) all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi INAIL. Ciò per un periodo massimo di 6 mesi e nel limite massimo di importo pari a € 6.000 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

La fruizione dell’esonero contributivo è informata ai principi generali di fruizione degli incentivi, fissati dall’art. 31 D.Lgs. 150/2015, cui fa esplicito rinvio l’art. 41, c. 6, DL 73/2021, purché i datori di lavoro interessati, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 3 L. 604/66) o a licenziamenti collettivi (L. 223/91), nella medesima unità produttiva.

L’esonero è revocato se il datore di lavoro procede al licenziamento durante o al termine del periodo di inserimento

L’esonero è revocato, e la fruizione recuperata, se il datore di lavoro procede al licenziamento durante o al termine del periodo di inserimento, o al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con l’esonero, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo.

In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

L’efficacia della misura denuncia però alcuni limiti evidenti

Questo il quadro, asciutto, che dovrebbe soccorrere al rilancio della occupazione dopo lo stop pandemico. L’efficacia della misura denuncia però alcuni limiti evidenti, causati non soltanto dal limitato periodo concesso per l’utilizzazione del contratto di rioccupazione, ma anche dall’incognita della Commissione europea, alla cui autorizzazione è subordinata la concessione del beneficio, peraltro nei limiti del plafond previsto dall’art. 41, c. 10, DL 73/2021 (limite di minori entrate contributive pari a € 585,6 milioni per l’anno 2021 e a € 292,8 milioni per l’anno 2022).

Anche il riferimento al requisito ordinario di disoccupazione (art. 19 D.Lgs. 150/2015) non appare una restrizione particolarmente felice. Il divieto dei licenziamenti, che peraltro spira definitivamente soltanto quando anche il periodo di utilizzabilità del contratto di rioccupazione scadrà, ci consegna una platea significativamente ampia di lavoratori senza i requisiti di cui all’art. 19 D.Lgs. 150/2015 i quali, tuttavia, in una misura verosimilmente rilevante, di fatto sono occupati solo formalmente per via del divieto premesso, ma sono esclusi dalla candidabilità alla sottoscrizione del contratto di rioccupazione.

Da chiarire infine, la natura del licenziamento che, ai sensi dell’art. 41, c. 7, DL 73/2021, causa la revoca dell’esonero ed il recupero di quanto fruito, considerato che alla luce del dato letterale, sembrerebbe non limitato soltanto a quello di natura organizzativa, fino a ricomprendere i motivi disciplinari durante il periodo di inserimento, circostanza quest’ultima che razionalmente deve però respingersi.