Il Decreto Rilancio ha disposto l’emersione di rapporti di lavoro irregolari in essere con cittadini stranieri e il rilascio di permessi di soggiorno temporanei per i cittadini stranieri con permessi scaduti dal 31 ottobre 2019 non rinnovati né convertiti in altro titolo di soggiorno (art. 103 DL 34/2020).

A seguito delle disposizioni del DI 27 maggio 2020 e delle indicazioni dell’INPS sulle modalità di presentazione dell’istanze per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari con cittadini italiani e dell’Unione Europea (Circ. INPS 31 maggio 2020 n. 68; vedi nostra news), il Ministero dell’Interno ha provveduto a fornire le indicazioni operative sul procedimento di emersione dei rapporti di lavoro irregolari per lavoratori extracomunitari, di competenza degli Sportelli Unici per l’Immigrazione (Circ. Min. Int. 30 maggio 2020).

Le istanze devono essere presentate, previo pagamento di un contributo forfettario di € 500 per ogni lavoratore dichiarato, a partire dal 1° giugno 2020 fino al 15 giugno 2020 presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione da datori di lavoro che siano cittadini italiani, di uno Stato membro UE o stranieri titolari di un permesso UE e soggiornanti di lungo periodo (art. 9 D.Lgs. 286/98).

Non sono ammessi alla procedura i datori di lavoro che risultino condannati, negli ultimi 5 anni, anche con sentenza non definitiva, per:

  • favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite, nonché per il reato di mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.);
  • intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 c.p.-bis);
  • occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto (art. 22, c. 12, D.Lgs. 286/98).

Sono altresì rigettate le istanze per l’emersione di rapporti di lavoro irregolari di datori di lavoro che, a seguito di procedure di ingresso per lavoro subordinato o di emersione, non abbiano provveduto ad assumere il lavoratore.

Sono ammessi alla procedura tutti i lavoratori stranieri, presenti sul territorio nazionale alla data dell’8 marzo 2020, che non risultino condannati, segnalati come non ammessi in Italia, o considerati come una minaccia per l’ordine pubblico.

Le istanze possono riguardare esclusivamente i seguenti settori di attività:

  • agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
  • assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, anche non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza;
  • lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

Le domande possono essere presentate dalle ore 7.00 alle ore 22.00, previa registrazione sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, e saranno acquisite dallo Sportello Unico dell’Immigrazione competente per il luogo dove si svolgerà l’attività lavorativa, che avvierà l’istruttoria secondo l’ordine cronologico.

Lo Sportello Unico acquisirà i pareri:

  • della Questura sull’insussistenza dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
  • dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro sulla conformità del rapporto di lavoro alle disposizioni del DI 27 maggio 2020 e sulla capacità economica del datore di lavoro;

e convocherà le parti per verificare la corrispondenza delle dichiarazioni contenute nella domanda con la documentazione da esibire (documento d’identità, eventuali titoli di viaggio o lasciapassare).

Una volta conclusa l’istruttoria, con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il sistema informatico dello Sportello Unico invia direttamente al ministero del Lavoro la comunicazione obbligatoria generata dal sistema.

Fino alla conclusione dell’istruttoria, restano sospesi tutti i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore (art. 103, c. 11, DL 34/2020).