In data 6 aprile 2020 Confesercenti e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno sottoscritto un accordo per l’applicazione del Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 nei luoghi di lavoro, stipulato lo scorso 14 marzo.
L’accordo in esame, che fornisce parte integrante del Protocollo 14 marzo 2020, contiene tutte le misure idonee a fronteggiare la diffusione del Covid-19, nel rispetto della salute e della sicurezza dei lavoratori, garantendo i servizi essenziali al pubblico.
Quanto previsto nel presente accordo e dal Protocollo del 14 marzo 2020 si applica anche a tutti i dipendenti di aziende terze che operano in servizio o in appalto all’interno delle unità produttive.
Il presente accordo sarà esposto in tutti i punti vendita in modo tale da essere consultabile dai lavoratori.
Misure da adottare
Si raccomanda l’adozione delle seguenti misure:
- sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili. In particolare, negli uffici amministrativi sarà presente solo il personale utile al supporto dei punti vendita; gli altri dipendenti, in assenza di possibilità allo svolgimento di lavoro da remoto, saranno preventivamente posti in ferie o in smaltimento ROL maturati al 31 dicembre 2019 o in alternativa sospesi attraverso specifico ammortizzatore sociale a rotazione fino al termine dell’emergenza.
- sospensione delle attività di somministrazione (bar), laddove presenti, in ottemperanza alle indicazioni governative (DPCM 11 marzo 2020);
- tutto il personale che opera all’interno delle attività deve lavarsi frequentemente le mani ed utilizzare disinfettanti messi a disposizione dall’azienda, avendo cura di segnalarne per tempo l’eventuale esaurimento;
- igienizzazione delle superfici utilizzando i prodotti disinfettanti forniti dall’azienda, avendo cura di segnalarne per tempo l’eventuale esaurimento;
- evitare i contatti stretti e protratti con persone con sintomi simil influenzali;
- esposizione, all’ingresso e all’interno dei punti vendita, della cartellonistica informativa al fine di rendere edotto il cliente sui comportamenti da tenere in ottemperanza alle misure del Governo e del presente accordo. Potranno altresì essere emanati annunci vocali all’interno dei punti vendita;
- fornitura a tutto il personale di guanti monouso (in particolar modo alle casse), sostituendoli spesso: le lavoratrici ed i lavoratori hanno l’obbligo di utilizzare il dispositivo;
- obbligo delle mascherine nei reparti in cui non è possibile assicurare la distanza di sicurezza. L’azienda deve fornire le mascherine a tutti i dipendenti che offrono servizio diretto al cliente e agli addetti alle casse ed in ogni caso in conformità con quanto previsto dall’OMS.
- mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra tutti (personale e clienti);
- utilizzo di distanziatori o cartellonistica orizzontale davanti ai banchi serviti ed in prossimità delle casse, avendo cura di verificare il rispetto da parte di tutti della distanza di almeno 1 metro;
- messa a disposizione all’ingresso dei punti vendita di un disinfettante in gel o liquido, con l’invito all’utilizzo da parte di tutti;
- al fine di escludere assembramenti, l’azienda contingenta l’ingresso della clientela nel rispetto della distanza di 1 metro e consentendo, in ogni caso, l’accesso di un solo componente per nucleo familiare;
- vietare l’accesso al punto vendita ai clienti con sintomi influenzali;
- utilizzare i sistemi di preparazione di spesa tramite prenotazione degli ordini per via telefonica o online;
- fornire al personale indicazioni chiare su come indossare, portare, togliere e smaltire mascherine e guanti, seguendo le indicazioni del Ministero della Salute;
- sanificare ed aerare gli ambienti di lavoro.
In caso di sintomi da Covid-19, è necessario che tutti gli operatori, i dipendenti, fornitori, personale di ditte in appalto:
- rimangano al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°C), avendo premura di chiamare il proprio medico e l’autorità sanitaria;
- non permangano sul luogo di lavoro e dichiarino tempestivamente se sussistono o insorgono condizioni di pericolo.
Modalità di accesso dei fornitori
Ad integrazione di quanto previsto dal Protocollo del 14 marzo 2020 si prevede di:
- limitare l’acceso ai soli fornitori con i quali è stata condivisa la consegna o l’ordine della merce, evitando in ogni caso l’accesso del personale non necessario;
- far permanere all’esterno dei punti vendita gli autisti dei mezzi di trasporto.
Per le attività di carico e scarico deve comunque essere rispettata la distanza di almeno 1 metro.
Consegne a domicilio
Le consegne a domicilio devono essere effettuate con tutti gli accorgimenti atti a non mettere in pericolo il personale in coerenza con quanto previsto nel presente accordo quadro, e in particolare:
- la merce deve essere assicurata davanti alla porta del cliente, evitando l’ingresso al domicilio.
- in caso di consegna al domicilio di clienti risultati positivi al Coronavirus, la consegna sarà effettuata all’esterno dell’abitazione, concordando preventivamente una modalità di pagamento attraverso bonifico bancario o online.
Pulizia e sanificazione
Ad integrazione di quanto previsto dal Protocollo del 14 marzo 2020 si prevede:
- la pulizia e sanificazione delle superfici a contatto con la clientela (es. superfici casse, manici carrelli e cestini) deve essere assicurata in maniera continuativa durante il giorno, con l’utilizzo del materiale di sanificazione fornito dall’azienda
- la sanificazione delle cornette dei telefoni, dei dispositivi per gli ordini e delle tastiere di casse, bilance e pc. In ogni caso è obbligatorio sanificare tali strumenti quando passano da un operatore all’altro.
- la sanificazione periodica delle aree comuni di svago e gli spogliatoi.
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