Pace fiscale

Cause contro l’Agenzia delle Entrate

Tra le recenti misure di cosiddetta “pacificazione fiscale”, volte ad avvicinare contribuente e Fisco e ad estinguere i debiti tributari, vi è la definizione agevolata delle liti tributarie pendenti.
Tale strumento, dedicato a chi abbia instaurato una causa contro l’Agenzia delle Entrate per l’impugnazione di un avviso di accertamento o di altro atto impositivo, consente di chiudere definitivamente la lite pagando un importo in misura ridotta. Per liti pendenti si intendono esclusivamente le cause tributarie contro l’Agenzia delle Entrate, attualmente in primo grado, in appello o in Cassazione. Non è quindi possibile, per esempio, definire le liti pendenti dinanzi al tribunale o al giudice di pace.La chiusura anticipata della causa potrebbe risultare particolarmente conveniente quando le probabilità di perdere il giudizio sono elevate.Ciò accade quando, per esempio, il giudizio di primo grado non è andato come si sperava e il giudizio di appello sembra non dare buone prospettive di riuscita. E’ proprio in base alla posizione di vantaggio/svantaggio delle parti che cambia la percentuale da pagare per chiudere la lite. La definizione delle liti tributarie pendenti non deve essere confusa con la definizione agevolata delle cartelle esattoriali (meglio conosciuta come rottamazione): quest’ultima misura si riferisce esclusivamente alle cartelle di pagamento, a prescindere dal fatto che le stesse siano state o meno impugnate e che via sia dunque un giudizio in corso.

Come funziona la pace fiscale

Vediamo come funziona la pace fiscale nelle cause contro l’Agenzia delle Entrate(definizione agevolata delle liti tributarie), quando è possibile, quanto si risparmia e come si presenta la domanda.
Definizione agevolata liti tributarie: come funziona?

Ci ha agito contro il Fisco instaurando una causa in commissione tributaria, avente ad oggetto atti impositivi, può chiudere la lite, in ogni stato e grado del giudizio, pagando un importo uguale al valore della controversia. Per valore della controversia si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; se la controversia ha ad oggetto solo le sanzioni, il valore coincide somma di queste.Se il ricorso pende in primo grado, la controversia può essere definita pagando il del 90% del valore della controversia. Se, invece, l’Agenzia delle Entrate risulta soccombente, la controversia può essere definita pagando:

il 40% del valore della controversia (soccombenza in primo grado) ·
il 15% del valore della controversia (soccombenza in secondo grado)

Le liti pendenti in Cassazione alla data del 19 dicembre 2018, per le quali l’Agenzia delle Entrate risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite pagando di un importo pari al 5% del valore della controversia.

Definizione agevolata liti tributarie: quali cause?

Le cause definibili sono quelle aventi ad oggetto l’impugnazione di atti tributari impositivi. L’atto introduttivo del giudizio in primo grado deve essere stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e il processo non deve essersi concluso con pronuncia definitivaalla data di presentazione della domanda di definizione agevolata.

Definizione agevolata liti tributarie: domanda

La domanda di definizione agevolata delle liti deve essere presentata entro il 31 maggio 2019, utilizzando l’apposito modello pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate e disponibile al seguente link: Domanda definizione agevolata liti tributarie 2019. Occorre presentare una singola domanda per ciascuna controversia tributaria autonoma (una per ogni atto impugnato). La domanda può essere trasmessa:

direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
incaricando un commercialista o altro intermediario abilitato;
recandosi presso uno degli Uffici territoriali di una qualunque Direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate.

La domanda deve essere in ogni caso sottoscritta dal richiedente e dall’eventuale soggetto incaricato. Si ricorda che è legittimato a chiedere la definizione agevolata solo chi ha introdotto la lite (o chi è subentrato al suo posto nel giudizio).

Definizione liti tributarie: quante rate?

L’importo da pagare a seguito della definizione della lite tributaria può essere versato:

  • in unica soluzione entro il 31 maggio 2019; solo se l’importo supera i mille euro
  • in un numero massimo di 20 rate trimestrali con le seguenti scadenze: 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019.

Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 1 giugno 2019 alla data del versamento.
Definizione liti tributarie: quando si perfeziona?

La definizione della lite si perfeziona con il pagamento integrale dell’importo dovuto o della prima rata a seguito di presentazione della domanda. Se non ci sono importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. La definizione non consente di chiedere la restituzione delle somme eventualmente già versate in corso di causa o prima (neppure se eccedenti rispetto all’importo dovuto per la definizione).

(a cura dell’Avv. Maria Monteleone)