La procedura di negoziazione assistita è stata introdotta dal D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. 10 novembre 2014 n. 162.
Si tratta di un accordo col quale le parti, assistite da uno o più avvocati, convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia.
La procedura di negoziazione assistita può essere utilizzata, in alternativa alla giurisdizione ordinaria, per qualsiasi tipo di controversia purché si verta in materia di diritti disponibili.
L’esperimento della negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti gli €.50.000,00 ove non si tratti di uno dei casi di cui all’art. 5 comma 1-bis del d.lgs 28/2010 (mediazione).
L’accordo che compone la controversia costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
La procedura di negoziazione assistita può essere anche utilizzata per le soluzioni consensuali di separazione personale, cessazione degli effetti civili del patrimonio, scioglimento del matrimonio, e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio.
Al fine di monitorare il ricorso alla negoziazione assistita e consolidare l’affidamento agli avvocati della procedura alternativa di risoluzione delle controversie, è onere dei difensori che sottoscrivono l’accordo trasmetterne copia al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ovvero del luogo ove l’accordo è stato concluso.
La negoziazione assistita si colloca all’interno della categoria degli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione (alternative dispute resolution – ADR) strumenti volti a ricercare forme di composizione di una lite esternamente al processo (nell’ottica della semplificazione e flessibilità delle procedure, della riduzione dei tempi e dei costi del procedimento, nonché di una maggiore aderenza della soluzione della controversia alle peculiari caratteristiche di ogni singola lite).
Fondamentale è il ruolo degli avvocati: ciò alla luce sia del dato normativo e dei numerosi richiami da parte del legislatore del 2014 alla figura dell’avvocato (a partire già dal nome dell’istituto: “procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati”), sia della centralità (di cui si è pocanzi accennato) che assumono gli aspetti giuridici della lite oggetto di negoziazione nell’ambito dello svolgimento della procedura.
L’iter della procedura si apre con l’invito a stipulare una convenzione di negoziazione che, a norma dell’art. 4, comma 1, d.l. 132/2014, conv. con mod. in l. 162/2014, “deve indicare l’oggetto della controversia”.
Dal momento della comunicazione dell’invito a concludere una convenzione di negoziazione assistitasi producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale: ovvero si interrompe il decorso della prescrizione. L’invito impedisce altresì la decadenza.
La non accettazione si verifica in caso di mancata risposta entro trenta giorni dalla ricezione, ovvero di rifiuto esplicito. Tale comportamento, tuttavia, “può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile”.
L’accettazione determina la stipula della convenzione di negoziazione assistita che è definita dall’art. 2, comma 1, d.l. cit., come “un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo”.
La fase di negoziazione vera e propria è, in innanzitutto, ispirata ai principi di buona fede e lealtà ed assistenza obbligatoria da parte di uno o più avvocati. Può essere condotta in presenza o attraverso l’ausilio di strumenti telematici (videoconferenza).
Ulteriore principio cui è ispirato l’istituto è quello della forma scritta degli atti.
La procedura può, ovviamente, avere esito positivo o negativo. E’ precisato, dall’art. 4, comma 3, che “la dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati designati”.
In caso di esito positivo, come detto, l’accordo raggiunto costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
Negoziazione c.d. obbligatoria
- in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti
- domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti 50.000 €, ad eccezione delle controversie assoggettate alla disciplina della c.d. mediazione obbligatoria
’In questi casi l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale
La c.d. negoziazione assistita obbligatoria, poi, non trova applicazione:
- nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
- nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
- nei procedimenti in camera di consiglio;
- nell’azione civile esercitata nel processo penale.
- controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
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