A seguito del blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, disposto fino al prossimo 17 agosto (a partire dallo scorso 17 marzo) per l’emergenza Covid-19, possono scattare ipotesi di reintegro sul posto di lavoro. In questo caso – fermo restando che al lavoratore licenziato, anche se illegittimamente, resta il diritto di chiedere la NASPI – se il sussidio di disoccupazione era stato già erogato, allora vige l’obbligo per il dipendente reintegrato di restituire l’indennità percepita.
La Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali dell’INPS con il messaggio n.2261 del 1 giugno 2020, ha voluto chiarire le modalità di applicazione della Naspi nel periodo di divieto di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo durante il periodo di emergenza Covid -19.
È ammessa l’erogazione della indennità NASPI a favore dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, nonostante il divieto posto dal Decreto “Cura Italia”, ma la stessa sarà effettuata da parte dell’INPS con riserva di ripetizione di quanto erogato, nell’ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.
Licenziamenti intervenuti dal 17 marzo 2020
L’indicazione vale per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo intervenuti in violazione della disposizione, introdotta nel Decreto “Cura Italia” e nel Decreto “Rilancio”, che vieta dal 17 marzo 2020 e per i cinque mesi successivi i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo a tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti (art. 46 DL 18/2020 conv in L. 27/2020; art. 80 DL 34/2020).
In tale ipotesi, il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, attraverso il modello NASPI-Com, l’esito del contenzioso medesimo ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione.
Licenziamenti intervenuti dal 23 febbraio al 17 marzo 2020
Per i licenziamenti intervenuti nel periodo 23 febbraio-17 marzo 2020, qualora il datore eserciti la facoltà riconosciutagli di revocare il recesso, chiedendo contestualmente per il lavoratore riassunto il trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del precedente licenziamento (art. 46, c. 1-bis, DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASPI sarà oggetto di recupero da parte dell’INPS, in considerazione della tutela della cassa integrazione che verrà riconosciuta al lavoratore.
Esclusioni dall’ambito applicativo: lavoro domestico e co.co.co.
La disciplina in commento che vieta i licenziamenti (art. 46 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020) non si applica:
- al rapporto di lavoro domestico, soggiacendo quest’ultimo – quanto al regime di libera recedibilità – ad una peculiare disciplina;
- ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto l’ambito di applicazione è limitato ai soli rapporti di lavoro subordinato.
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