Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza sul lavoro, ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori in quanto garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro.

La recentissima sentenza della Corte di Cassazione ha così stabilito in merito (Cass. 24 giugno 2020 n. 12446).

Il caso di specie riguarda un infortunio avvenuto presso un autolavaggio a causa della condotta imprevista, derivata da imperizia, del dipendente. Il lavoratore, privo di permesso di soggiorno e non assicurato, svolgeva modeste attività di asciugatura delle macchine per cui non era richiesta alcuna specializzazione o particolare formazione.

La Cassazione ha ricordato che il titolare della posizione di garanzia è tenuto a valutare i rischi e a prevenirlie la sua condotta non è scriminata, in difetto della necessaria diligenza, prudenza e perizia, da eventuali responsabilità dei lavoratori. Il datore di lavoro non può essere considerato esente da responsabilità nel caso in cui il lavoratore tenga una condotta che, anche se inutile ed imprudente, rientri comunque nelle sue attribuzioni e non risulti eccentrica rispetto alle mansioni a lui specificamente assegnate, nell’ambito del ciclo produttivo.

Quale responsabile della sicurezza, il datore di lavoro ha l’obbligo non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto garante dell’incolumità fisica dei prestatori di lavoro (art. 2087 c.c.).