Il Decreto Agosto (art. 14 DL 104/2020, pubblicato in G.U. 14 agosto 2020 n. 203) dispone la proroga dello stop ai licenziamenti per tutto il periodo in cui le imprese saranno coperte dalla Cassa Integrazione Guadagni (18 settimane) o dall’esonero contributivo alternativo alla Cassa (4 mesi).
Il Decreto stabilisce tre eccezioni:
– cessazione dell’attività;
– fallimenti;
– accordi aziendali di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.
I datori di lavoro che non hanno integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale per Covid19 e dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali non potranno accedere alle procedure di licenziamento (collettivo o individuale). A tali condizioni resta dunque preclusa al datore di lavoro la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, indipendentemente dal numero dei dipendenti.
Afferma il testo del Decreto: le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dallacessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nel caso in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa, ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento Naspi.
Sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell’anno 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri ne’ sanzioni per il datore di lavoro.
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