Vediamo quali sono le sanzioni previste in caso di mancata applicazione delle misure per prevenire la diffusione del contagio Covid-19 dai protocolli condivisi dalle Parti sociali col Governo e recepiti nel DPCM 17 maggio 2020.

L’art. 1, c. 14, DL 33/2020, recante le misure di contenimento della diffusione del Covid-19, prevede l’obbligo per tutte le attività produttive e commerciali e sociali il rispetto dei protocolli sicurezza contenuti nel successivo DPCM 17 maggio 2020: “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati con DPCM”.

Il successivo art. 1. c. 15, DL 33/2020 prevede in via generale la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza: “Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.

L’art. 2 DL 33/2020 prevede una sanzione amministrativa (non penale) e la sospensione amministrativa di durata variabile: “Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del DL 25 marzo 2020, n. 19 (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 a € 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’art. 650 c.p. o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’art. 3, c. 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni”.

I protocolli allegati al DPCM 17 maggio 2020, la cui inosservanza può determinare l’applicazione delle sanzioni amministrative sopra riportate, sono i seguenti:

– protocolli relativi all’esercizio dell’attività religiosa in accordo con alcune confessioni religiose (cattolica, protestante, islamica, induista/buddista etc)
– protocolli e Linee guida di sicurezza per le attività in graduale riapertura:

  • opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti (All. 8);
  • spettacoli dal vivo e cinema (All. 9);
  • protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020 (All. 10);
  • criteri per Misure per gli esercizi commerciali (All. 11);

– protocolli di sicurezza già realizzati approvati lo scorso 24 aprile e contenuti nel DPCM 26 aprile 2020:

  • protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro (All. 12);
  • protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri (All. 13);
  • protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica (All. 14);
  • linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del Covid-19 in materia di trasporto pubblico (All. 15);
  • misure igienico-sanitarie (All. 16);
  • linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020 (All. 17).

Le linee guida contengono indirizzi operativi specifici (schede tecniche) validi per i singoli settori di attività economica, per la ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, tra le quali norme comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.