L’INPS ha fornito un chiarimento in merito alla procedura per la presentazione delle domande di indennità dei lavoratori domestici (Mess. INPS 26 maggio 2020 n. 2184).

L’Istituto comunica che disponibile la procedura per la presentazione online delle domande di indennità a favore dei lavoratori domestici (art. 85 DL 34/2020). Tale misura è volta a sostenere i lavoratori della categoria dei lavoratori domestici, tenuto conto della grave emergenza epidemiologica.

L’indennità è destinata ai lavoratori domestici non conviventi col datore di lavoro che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. L’indennità per lavoro domestico (indennità LD) è riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020 ed è pari a € 500 per ciascun mese ed è erogata dall’INPS in un’unica soluzione.

L’accesso alla procedura di domanda online di indennità lavoratori domestici è disponibile direttamente nella homepage del sito dell’INPS. L’utente è quindi indirizzato alla pagina di autenticazione ai servizi INPS. Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà essere in possesso del PIN ordinario (o dispositivo rilasciato dall’INPS), dello SPID di livello 2 o superiore, della Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o della Carta nazionale dei servizi (CNS).

Nella pagina web del sito INPS, nella quale può essere presentata la domanda online, saranno mostrati all’utente i suoi dati anagrafici essenziali, necessari alla istruttoria della richiesta. I dati sono ricavati, laddove disponibili, dagli archivi dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche. Nel caso l’utente trovi in questi dati delle inesattezze, li dovrà aggiornare accedendo all’apposita area “Anagrafica” presente in “MyINPS”. L’aggiornamento non è possibile dalla pagina della domanda on line di indennità destinata ai lavoratori domestici.

Il richiedente dovrà quindi dichiarare sotto la propria responsabilità:

  • di essere o di essere stato titolare di almeno un rapporto di lavoro domestico attivo al 23 febbraio 2020 per una durata complessiva (calcolata come somma di tutti i rapporti di lavoro attivi) superiore a 10 ore settimanali e di non essere convivente con il datore di lavoro;
  • di non aver fruito di alcuna delle indennità previste dal Decreto “Cura Italia”(artt. 2730 e 38 DL 18/2020 conv. in L. 27/2020);
  • di non aver fruito del Fondo per il reddito di ultima istanza, in favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19;
  • di non essere titolare di pensione (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità);
  • di non essere titolare di altra tipologia di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Inoltre, il richiedente dovrà indicare le modalità di accredito scelte per il pagamento della indennità, selezionando tra codice IBAN per bonifico bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato. Può essere scelto anche il pagamento in contanti presso lo sportello delle Poste. In tal caso il bonifico potrà essere riscosso presso qualsiasi ufficio postale. L’IBAN comunicato deve essere associato ad un conto intestato al richiedente l’indennità.

L’INPS procederà al controllo della veridicità delle autocertificazioni rese dagli utenti.