Lavoratori a partita iva: se il committente unico decide di chiudere il contratto, che succede?

I lavoratori a partita IVA hanno poche difese nel caso in cui il committente unico decide di interrompere il rapporto lavorativo a meno che le caratteristiche del rapporto di lavoro coincida con quelle previste dalla Legge Fornero. Le situazioni in cui i lavoratori a partita IVA hanno un unico committente ovvero un soggetto con il quale hanno la maggior parte del lavoro, non è certamente così infrequente come si potrebbe immaginare. Detta in poche parole, in questi casi il lavoratore è ufficialmente un libero professionista, spesso è anche iscritto ad un Albo o ad un registro Professionale ma, di fatto, si sente un lavoratore dipendente dato che lavora quasi esclusivamente per un’azienda od una unica società committente. Quello che viene descritto è un problema molto sentito ultimamente ed a cui si sta tentando di dare risposte serie: è il tema della c.d. “monocommittenza” dei professionisti a partita IVA.

La legge Fornero e i lavoratori a partita iva

Chi se ne era occupata maggiormente, negli ultimi tempi, è stata la famigerata “Legge Fornero” [1] e successive integrazioni. Secondo questa legge, le partite IVA, se utilizzate in maniera impropria, nella realtà possono nascondere un rapporto di lavoro di tipo subordinato tra il datore di lavoro e il lavoratore. Per contrastare l’abuso del ricorso a tali tipologie contrattuali la legge ha introdotto delle misure restrittive che mirano ad evitare queste elusioni. Questo è il caso tipico in cui si trovano alcuni lavoratori autonomi, con la quasi totalità dei incassi professionali legata ad un unico committente che genera un utilizzo fraudolento delle partite IVA con un rapporto di lavoro tra le parti di fatto di natura subordinata o parasubordinata. I lavoratori a partita iva in questo caso, pur essendo di fatto lavoratori dipendenti, non godono delle tutele di legge riservate proprio ai lavoratori dipendenti o parasubordinati. Si parla quindi di “presunzione di rapporto parasubordinato”. Secondo la Legge Fornero, il lavoro reso da persona titolare di partita Iva è considerato, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente (ossia il datore di lavoro), un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (contratto di lavoro a progetto), qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi annui per 2 anni consecutivi;che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca più dell’80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.Quindi il contratto di prestazione d’opera, se si realizzano i presupposti di cui sopra, diventa un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.Tuttavia, questa presunzione di rapporto di lavoro parasubordinato a progetto o, anche, subordinato non opera (ossia c’è l’esclusione dal campo di applicazione della norma) qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti requisiti:

  • sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività;
  • sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali.

Ciò vuol dire che se il titolare di partita Iva ha un reddito annuo non inferiore a 18.663 euro (14.930 euro x 1,25), c’è l’esclusione dal campo di applicazione della norma, ossia esclusione dalla presunzione di contratto di natura subordinata. Il reddito da considerare è quello relativo all’anno di inizio della collaborazione interessata. Circa le “competenze di grado elevato” e le “rilevanti esperienze” che conferiscono una professionalità tale al collaboratore da escluderlo dalla presunzione, basti ritenere che basta avere un titolo di scuola secondaria superiore e che i professionisti iscritti ad ordini professionali o a registri, hanno questa caratteristica e sono esclusi dalla presunzione.Come si può vedere, l’ambito applicativo della legge è, purtroppo, molto ristretto e i casi che potrebbero ricadere nelle previsioni di legge sono obiettivamente molto limitati. Per i professionisti titolari di partita IVA in regime di monocommittenza, quelle descritta è l’unica normativa che potrebbe venire in aiuto. Nel caso (molto frequente) in cui la legge non possa essere applicata il consiglio che può essere dato è quello di formalizzare le collaborazioni in uno specifico contratto tra lavoratore a partita IVA e committente, il più possibile articolato e che preveda clausole di durata e penali da parte del committente per interruzioni unilaterali del rapporto.

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[1] Legge n.92/2012.