Quando l’Agenzia delle Entrate Riscossione può iscrivere ipoteca e pignorare l’immobile del contribuente.

In caso di mancato pagamento delle cartelle esattoriali, a prescindere dalla tipologia di debito (imposte e tasse, multe, contributi previdenziali ecc.) l’Agenzia delle Entrate Riscossione può iscrivere ipoteca su uno o più immobili del contribuente. Esistono tuttavia determinate condizioni affinché l’ipoteca possa considerarsi legittima.

Quando può essere iscritta l’ipoteca

L’ipoteca può essere iscritta a condizione che il debito complessivo del contribuente non sia inferiore a 20mila euro.

L’ipoteca viene iscritta per un importo pari al doppio del debito complessivo per cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione procede. Per esempio, se il debito è di 50.000 euro, il valore dell’ipoteca è di 100.000 euro.

Prima di procedere con l’iscrizione dell’ipoteca, l’Agenzia delle Entrate Riscossione deve notificare una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con la quale avvisa il contribuente che, in caso di mancato pagamento di determinate cartelle nei successivi 30 giorni, procederà ad iscrivere ipoteca legale su uno o più immobili previamente individuati.

In caso di omessa notifica della comunicazione preventiva, l’iscrizione di ipoteca è illegittima e il contribuente può agire in giudizio per ottenerne la cancellazione.

Ipoteca sulla prima casa: è possibile

L’ipoteca può essere iscritta anche sulla prima casa, o, più correttamente, sull’immobile destinato ad abitazione principale del contribuente e della propria famiglia. Devono, comunque, essere rispettate le condizioni già evidenziate sopra.

Pignoramento della casa

L’ipoteca costituisce una garanzia per l’Agenzia delle Entrate Riscossione e rientra, insieme al fermo amministrativo di beni mobili registrati, tra le misure cautelari a disposizione del Fisco.

Il pignoramento immobiliare costituisce, invece, una delle possibili procedure esecutive per riscuotere coattivamente il credito.

Il pignoramento dell’immobile, con successiva vendita all’asta, è possibile solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

– l’importo complessivo del debito è superiore a 120 mila euro;

– il valore degli immobili è superiore a 120 mila euro;

– sono trascorsi almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato né rateizzato il debito o in mancanza di provvedimenti di sgravio/sospensione.

Pignoramento dell’abitazione principale

Anche l’abitazione principale del debitore può essere pignorata ma la legge prevede limiti più stringenti.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate Riscossione non può procedere ad esecuzione forzata quando l’immobile destinato ad abitazione principale:

– è l’unico di proprietà del debitore;

– il debitore vi risiede anagraficamente;

non è di lusso e non è comunque una villa (A/8), un castello o un palazzo di eminente pregio artistico o storico (A/9).