L’operaio imprudente non è corresponsabile dell’infortunio, a meno che non sia identificato un rischio elettivo.Per “rischio elettivo” si intende un comportamento, contrario al buon senso, adottato dal lavoratore in conseguenza del quale si è verificato un infortunio sul lavoro. Nella sostanza, in questo caso, l’infortunio sarebbe causato da una azione volontaria, palesemente abnorme e svincolata da qualsiasi forza maggiore o necessitata attuata dal lavoratore.
Secondo la Cassazione, la responsabilità esclusiva del lavoratore per c.d. “rischio elettivo” sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa esclusiva dell’evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere.
Il “rischio elettivo” è solo quello che, estraneo e non attinente all’attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali, una situazione diversa da quella ad essa inerente.
Nel caso di specie, un lavoratore si era infortunato mentre azionava un macchinario della cui pericolosità non era stato sufficientemente informato dal proprio datore di lavoro, mentre questo sosteneva, a sua difesa, che l’infortunio fosse stato causato unicamente da una condotta imprevedibile e abnorme del lavoratore.
Il lavoratore, dipendente di un’altra società, stava eseguendo le proprie mansioni in regime di appalto presso l’opificio della società committente: giova ricordare che l’impresa committente è, comunque, tenuta ad adempiere a tutti gli oneri formativi ed informativi anche nei confronti dei lavoratori che provengono dalla società appaltatrice.
La Cassazione ha escluso la configurabilità di una colpa a carico di lavoratori che non si siano attenuti alle cautele imposte dalle norme antinfortunistiche o alle direttive dei datori di lavoro, perché proprio il vigilare sul rispetto di tali norme da parte del lavoratore è obbligo cui è tenuto il datore di lavoro, in quanto proprio quest’ultimo ha il dovere di proteggere l’incolumità del lavoratore nonostante la sua imprudenza o negligenza.
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