La mobilità sostenibile oggi

L’amore degli italiani per le automobili è qualcosa di “atavico”, uno tra gli status symbol più riconosciuti e apprezzati. Eppure, qualcosa sta cambiando. La pandemia ha inciso drasticamente sulle abitudini di mobilità delle persone e la sensibilità ecologica è fortemente aumentata in questi anni. Recentemente si è concluso a Roma la 26^ sessione della Conference of the Parties, più conosciuta il suo acronimo COP26. L’obiettivo dell’incontro era discutere dei profondi mutamenti climatici e di come invertire la rotta devastante presa dal nostro pianeta.

Nell’ambito delle varie riunioni tenutesi alla “nuvola di Fuksas” di Roma, Edward Kulperger, Senior Vice President di Geotab, multinazionale impegnata nella gestione telematica di flotte aziendali mediante piattaforme, ha sottolineato l’importanza odierna della sostenibilità per le aziende di trasporto. “Il trasporto sostenibile è molto richiesto. Man mano che le nostre città continuano a evolversi, dobbiamo assicurarci di passare ai veicoli elettrici per stare al passo con gli obiettivi di sostenibilità”, ha affermato Kulperger.

La sostenibilità ambientale nel mondo dei trasporti si coniuga in modo stretto con i risparmi per la trazione e lo spreco di tempo negli spostamenti specialmente nelle grandi città. Si consideri che una recente indagine ACI ha evidenziato come l’Italia, con circa 63 automobili ogni 100 abitanti, risulti essere il terzo paese a livello europeo in termini di tasso di motorizzazione, dopo Lussemburgo ed Islanda. A Roma circolano più di 70,8 vetture ogni 100 abitanti, a fronte di una media europea che non arriva a 40 (Berlino 35, Madrid 32). Tutto ciò determina effetti sull’inquinamento e sulla congestione del traffico: in media, ogni giorno, a Milano si perdono 35 minuti e 42 a Roma per spostamenti con auto private.

Il mobility manager

Per cercare di affrontare la tematica coinvolgendo le aziende il Decreto Rilancio (art. 229, c. 4, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020) è intervenuto nuovamente sulla figura del mobility manager. Questo deve occuparsi, nelle aziende con oltre 100 dipendenti, di gestire gli spostamenti casa lavoro predisponendo entro il 31 dicembre di ogni anno un piano strutturato per minimizzarne gli impatti.

Tra gli strumenti a disposizione del mobility manager ci sono l’incentivazione dell’utilizzo del mezzo pubblico, l’attivazione di servizi di trasporto collettivo, l’uso di flotte aziendali e in qualche caso di strumenti di piccola mobilità urbana sostenibile (biciclette, monopattini elettrici, segway, hoverboard e monowheel). Oltre a ciò, il mobility manager, unitamente ad altre funzioni aziendali, potrà cercare di modificare le abitudini aziendali sperimentando orari flessibili, per evitare intasamenti del traffico, o promuovendo attività rese in smart working.

Con il Decreto Sostegni Bis è stato istituito presso il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili un fondo destinato all’erogazione di contributi in favore proprio delle imprese e della PA che provvedano a predisporre un piano di spostamenti casa-lavoro (PSCL) favorendo iniziative di mobilità sostenibile, incluse quelle di car pooling e car sharing, così come di bike sharing e pooling.

L’utilizzo delle auto aziendali

Tutte le misure di mobilità aziendale del mobility manager per funzionare necessitano del consenso dei lavoratori. Sul punto, sempre la citata Geotab ha condotto una specifica indagine sull’utilizzo delle auto aziendali post COVID. L’indagine ha evidenziato come l’auto aziendale risulti solo al quinto posto (8%) per attrattività tra i benefit più diffusi, dopo assicurazione sanitaria (33%), buoni pasto (25%), mensa aziendale (11%) e orario estivo ridotto (11%) ma circa la metà (49%) di chi non beneficia di un’auto aziendale crede che sarebbe importante possederne una. Molti dipendenti riconoscono i vantaggi di utilizzare un’auto aziendale soprattutto nella comodità di non doversi preoccupare della gestione della stessa e dei vantaggi fiscali che ne derivano.

Quando si fa riferimento ad auto aziendale come fringe benefit ovviamente ci si riferisce a quella utilizzata in modo “promiscuo” ossia sia per esigenze di lavoro che personali. Il fringe benefit concorrerà a formare il reddito del lavoratore in modo marginale. La normativa, recentemente mutata, tende a favorire l’uso di vetture green essendo la tassazione inversamente proporzionale al livello di inquinamento dell’automobile.

Auto aziendali sostenibili non sono solo vantaggiose per il dipendente che le ha in uso ma anche per l’azienda che le acquista. Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha confermato il rinnovo degli incentivi proprio per le auto elettriche, mettendo a disposizione uno stanziamento aggiuntivo di 57 milioni di euro. L’iniziativa, confermata con il Decreto Infrastrutture, garantisce le risorse previste inizialmente dal Decreto Sostegni bis. Si tratta di un incentivo fino a 6 mila euro per acquisto di auto elettriche o ibride con tecnologia plug-in, prenotandosi sulla piattaforma ufficiale ecobonus.mise.gov.it.

Il sostegno al trasporto pubblico

Come visto il mobility manager dovendo disincentivare l’uso dell’auto privata per gli spostamenti casa lavoro può favorire quella pubblica o collettiva. Ove i distretti lavorativi siano poco serviti da trasporto pubblico ovvero ci siano orari in cui le corse dei bus pubblici siano “rarefatte” risulta più utile ed efficace la costituzione di navette ad hoc che colleghino punti di raccolta di dipendenti con i siti aziendali. In molte aziende cominciano a diffondersi sperimentazioni di sistemi di car sharing o car pooling tra dipendenti.

L’efficacia dell’azione è evidente: se due persone viaggiano con una sola auto, dimezzano l’impatto ambientale che avrebbero utilizzando ciascuno la propria oltre che il relativo costo. Ulteriore vantaggio indiretto di questa forma di “trasporto plurimo” è rappresentato dal generale miglioramento dei rapporti tra colleghi e di un accresciuto senso di squadra tra gli stessi. E il fisco che dice? L’art. 51, c. 2 lett. d), TUIR stabilisce l’irrilevanza ai fini reddituali per il dipendente delle prestazioni di servizi di trasporto collettivo per lo spostamento dal luogo di abitazione o da un apposito centro di raccolta alla sede di lavoro o viceversa.

Il beneficio dell’irrilevanza reddituale del servizio di trasporto è riconosciuto solo se esso è rivolto alla generalità dei dipendenti o a intere categorie di questi.

Non è, invece, significativo che il servizio sia prestato direttamente dal datore di lavoro con mezzi aziendali, oppure sia fornito da terzi sulla base di apposita convenzione o accordo stipulato dallo stesso datore di lavoro. Sono compresi gli esercenti di servizi pubblici di trasporto urbano o extra-urbano del luogo in cui si trova l’azienda, il servizio taxi, i servizi navetta di operatori privati, rimanendo comunque fermo il principio che la prestazione, ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, deve essere resa in modo collettivo.

In tema di sostegno al trasporto pubblico va ricordato che l’art. 1, c. 28 lett. b), Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’art. 51, c. 2 lett. d bis), TUIR, “le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell’articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12;”.

La disposizione integra di fatto quanto già previsto dal precedente comma d) sanando un’incomprensibile disparità di trattamento tra la scelta del trasporto specializzato (es. vettore privato e navette aziendali) e quella del trasporto pubblico per il percorso casa / lavoro.

Non vi è limitazione della tipologia di servizio di trasporto né in termini di mezzo utilizzato che di distanza percorsa; infatti, la norma si riferisce a spese relative ad abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Sono esclusi dal reddito del lavoratore non solo gli acquisti diretti degli abbonamenti da parte dell’azienda ma anche il rimborso degli stessi erogato ai lavoratori interessati. In pratica ciò significa che il lavoratore potrà acquistare personalmente l’abbonamento e vedersi rimborsato l’importo speso direttamente nella busta paga senza che ciò determini ripercussioni sulla tassazione del reddito complessivo né sulla costruzione degli imponibili previdenziali.