Il Ministero della Salute ha fornito indicazioni rispetto al ruolo del medico competente nell’ambito della prevenzione del contagio da Covid-19 all’interno dei luoghi di lavoro.

In particolare ha emanato la Circolare Ministeriale del 29 aprile 2020.

Il medico competente deve collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori (art. 25 D.Lgs. 81/2008).

In particolare, nel contesto dell’emergenza epidemiologica il medico competente deve:

  • supportare il datore di lavoro nella attuazione delle misure di contenimento del rischio, contestualizzandole rispetto alle differenti tipologie di attività produttive ed alle singole realtà aziendali in cui si opera;
  • collaborare agli aspetti legati all’informazione dei lavoratori;
  • collaborare alla valutazione dei rischi correlati al rientro al lavoro in periodo pandemico, operando vigilanza sanitaria;
  • essere coinvolto nelle fasi iniziali di individuazione delle misure organizzative e logistiche. Se ciò non è possibile il datore di lavoro deve informarlo in merito a quanto già pianificato, anche al fine di agevolare, ad esempio, l’individuazione, in corso di sorveglianza sanitaria, di eventuali prescrizioni/limitazioni da poter efficacemente introdurre nel giudizio di idoneità.

Le visite mediche comprese nella sorveglianza sanitaria (art. 41 D.Lgs. 81/2008) devono essere garantite, purché il medico possa svolgerle nel rispetto delle misure igieniche.

Se possibile, le visite mediche devono svolgersi in una infermeria aziendale, o ambiente idoneo di congrua metratura, con adeguato ricambio d’aria, che consenta il rispetto dei limiti del distanziamento sociale e un’adeguata igiene delle mani.

In occasione delle visite mediche è opportuno che anche il lavoratore indossi idonee protezioni (mascherina).

In particolare, la programmazione delle visite mediche deve essere organizzata in modo tale da evitare l’aggregazione, ad esempio nell’attesa di accedere alla visita stessa; un’adeguata informativa deve essere impartita ai lavoratori affinché non accedano alla visita con febbre e/o sintomi respiratori seppur lievi.

Tra le attività ricomprese nella sorveglianza sanitaria devono essere privilegiate le visite urgenti e indifferibili, come:

  • la visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;
  • la visita medica su richiesta del lavoratore;
  • la visita medica in occasione del cambio di mansione (il medico competente deve valutare l’eventuale urgenza ed indifferibilità tenendo conto sia dello stato di salute del lavoratore all’epoca dell’ultima visita effettuata, sia dell’entità e tipologia dei rischi presenti nella futura mansione);
  • la visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi.

In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, in data successiva al 31 luglio 2020:

  • – la visita medica periodica (art. 41, c. 1 lett. b, D.Lgs. 81/2008);
  • – la visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente (art. 41, c. 1 lett. e, D.Lgs. 81/2008).

Anche l’esecuzione di esami strumentali che possono esporre a contagio da Covid-19 (ad esempio, le spirometrie) che non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di protezione doverebbe essere sospesa.

Il medico competente, infine, deve essere coinvolto, al rientro lavorativo, nell’identificazione dei soggetti con particolari situazioni di fragilità, anche in relazione all’età.

In caso di lavoratori che hanno contratto il virus e che sono guariti (come dimostrato dalla certificazione di avvenuta negativizzazione), il medico competente deve effettuare la visita medica prevista (art. 41, c. 1. lett. e ter., D.Lgs. 81/2008) al fine di verificare l’idoneità alla mansione