Il Tribunale di Venezia, nella sentenza del 6 giugno 2021 del giudice Barbara Bortot
Il Tribunale di Venezia, nella sentenza del 6 giugno 2021, ha riconosciuto la legittimità della sanzione disciplinare, consistente nella sospensione per 3 giorni dal lavoro, irrogata nei confronti del dipendente che si era rifiutato di indossare la mascherina, come prescritto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro (Protocollo 24 aprile 2020) e da quello aziendale.
Secondo il Protocollo, infatti, le aziende devono fornire le mascherine e altri dispositivi di protezione individuale, mettendole a disposizione quando i lavoratori sono costretti a prestare la propria attività ad una distanza interpersonale inferiore a 1 metro o, comunque, quando è necessario in relazione alle specifiche realtà organizzative.
In caso inottemperanza da parte del dipendente
Il codice disciplinare aziendale, in caso inottemperanza da parte del dipendente debitamente informato delle disposizioni di legge o aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevede la possibilità di sospendere il lavoratore fino a 10 giorni, a seconda della gravità del caso.
Pertanto, secondo il giudice, la sanzione disciplinare irrogata al dipendente è legittima, in quanto il suo inadempimento è aggravato dal ruolo ricoperto all’interno dell’azienda come RLS.
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