Ferie: quando spettano e per quanto tempo?

Vediamo insieme quello che la vigente normativa in tema d ferie stabilisce.

Le ferie costituiscono un diritto costituzionale irrinunciabile del lavoratore ad un periodo di riposo per reintegrare le proprie energie psico-fisiche, ma il datore di lavoro ha sempre l’ultima parola sul periodo di fruizione e sulla modalità di scelta.

Per quanto riguarda la quantità di ferie da fruire, la legge [1] stabilisce che il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo indicando che ” il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.” e che “Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.Con una circolare [2] il Ministero del Lavoro ha chiarito che al lavoratore deve essere garantito un periodo di almeno due settimane, da fruirsi in modo ininterrotto nel corso dell’anno di maturazione, su richiesta del lavoratore stesso.

I contratti collettivi di lavoro, anche aziendali, possono stabilire condizioni di miglior favore.In sintesi, le ferie sono regolate dai seguenti principi:le modalità di concessione e di fruizione delle ferie continuano ad essere regolamentate dal Codice Civile [3];le quattro settimane del periodo annuale di ferie vanno godute, per almeno la metà, nell’anno di maturazione e per il residuo nei successivi 18 mesi dalla maturazione, salvo diversa previsione della contrattazione collettiva di riferimento;le due settimane di fruizione delle ferie maturate nell’anno corrente vanno godute consecutivamente, ma solo in caso di richiesta del lavoratore;la mancata fruizione delle vacanze annuali legali, nel limite del periodo minimo legale, pari a quattro settimane, non può essere sostituita dalla relativa indennità, se non al momento della cessazione del rapporto di lavoro;i contratti collettivi possono prevedere periodi di ferie ulteriori a quello legale. Questi periodi possono essere fruiti in base a quanto esplicitato dal contratto collettivo e, quindi, in astratto, anche successivamente al 18° mese dalla maturazione;l’indennità sostitutiva può essere riconosciuta in caso di mancata fruizione del periodo di ferie c.d. contrattuale, aggiuntivo della previsione legale (cioè quello della quinta settimana, se prevista dal CCNL);il mancato riconoscimento del periodo di ferie, nei limiti della previsione legale, comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, in capo al datore di lavoro; se, invece, la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni, la sanzione è aumentata; infine, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa pecuniaria è maggiorata di molto e non e’ ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.La Corte Costituzionale, inoltre, ha specificato nel corso degli anni i seguenti concetti che fanno parte ora del normale tessuto normativo sul tema:le ferie maturano in costanza di rapporto di lavoro e non alla fine di ciascun anno di ininterrotto servizio;le ferie maturano anche nei confronti dei lavoratori assunti in prova e le stesse devono essere monetizzate in caso di recesso dal rapporto;la malattia insorta durante il periodo di vacanze ne interrompe il decorso nell’ipotesi in cui sia idonea ad incidere sul godimento al riposo ed alla rigenerazione delle energie psico fisiche del lavoratore.Sembra opportuno sottolineare ulteriormente che, l’art. 36 Costituzione sancisce l’irrinunciabilità delle ferie. Per questo sono nulli, per contrasto con norme imperative di legge, eventuali accordi che prevedano una rinunzia del lavoratore alle vacanze, sia gratuitamente, sia dietro compenso. A nulla rileva, in tale ambito, che sia il lavoratore a richiedere di non fruire delle vacanze. L’obbligatorietà dell’effettivo godimento delle ferie nei termini di legge e la non sostituibilità di queste con la relativa indennità, consentono di affermare che l’effettiva fruizione delle ferie deve addirittura essere imposta al lavoratore: il datore di lavoro, quantomeno con riferimento al periodo minimo di quattro settimane, potrà quindi legittimamente rifiutare la prestazione offerta dal lavoratore nel periodo stabilito per il godimento delle ferie senza che il suo comportamento possa costituire inadempimento.Il datore di lavoro, per sua parte, ha una rilevante voce in capitolo, per quanto riguarda l’organizzazione delle ferie dei propri lavoratori. In particolare:le modalità di fruizione delle ferie (cioè l’esatta individuazione dei giorni di assenza dal lavoro) sono stabilite dall’imprenditore, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e, naturalmente, degli interessi del prestatore di lavoro;l’imprenditore deve preventivamente comunicare al lavoratore il periodo stabilito per il godimento delle ferie;Detti principi comportano il fatto che il datore, tenuto conto delle esigenze del lavoratore, è tenuto a consentire la fruizione delle vacanze, compatibilmente con le esigenze connesse con la propria organizzazione aziendale.In conclusione, il lavoratore ha diritto alle vacanze ma è il datore che sceglie quando farle fruire.

[1] L.n°66/2003.

[2] Ministero del Lavoro, Circolare n.8, dell’8 marzo 2005 .

[3] Cod. Civ. art. 2109.