Negli anni, le esigenze di privacy dei cittadini ed l’innalzamento di quest’ultima quale diritto fondamentale della sfera privata ha portato il legislatore a pronunciarsi in merito al diritto all’oblio.

Di grande rilevanza è stata introdotta la possibilità di cancellare i contenuti online che non rispettano le normative e in accordo con la gestione dei propri diritti in relazione al diritto alla privacy.

Il Ddl n°1415 del 11 giugno 2009, nell’ambito della normativa sulle intercettazioni, nel comma 28 dell’art. 1 indicava che il responsabile di ogni sito informatico avesse gli stessi obblighi previsti, dalla Legge sulla Stampa, per i direttori di testate giornalistiche, ovvero quello della rettifica di notizie non veritiere. I cittadini si vedono riconosciuto il diritto di rettifica delle notizie online.

Già nel 2009 è stata presentata una proposta di legge per garantire ai cittadini sottoposti a procedimenti penali il diritto all’oblio. In altre parole, una volta trascorso un determinato lasso di tempo, le immagini, i dati e le notizie non possono più essere a disposizione di chiunque. I dati relativi a provvedimenti giudiziari datati, che insistono e si propagano continuamente online, possono essere deindicizzati e aggiornati.

In seguito, l’art. 7 d.lgs. n.196 del 2003 (conosciuto come Codice Privacy) disponeva che ogni soggetto interessato abbia il diritto di sapere in ogni momento chi sia in possesso dei propri dati personali e quale sia l’utilizzo che intenda farne, potendo opporsi al loro trattamento (vedi richiesta di deindicizzazione, cancellazione, blocco dal web) tramite richiesta di rimozione, rettifica o aggiornamento.

Arriviamo oggi all’art. 17 della L.n°679/2016 (conosciuta come GDPR). Viene rubricato come “Diritto all’oblio”, non solo su internet una norma che prevede quanto segue:

“L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo […]. Il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ritardo i dati personali qualora non sussista alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento”.

Lo Stesso Regolamento GDPR dispone all’ art. 6 che: il trattamento dei dati non può prevaricare gli interessi dei diritti o delle libertà fondamentali dell’interessato. Ribadendo il bisogno di riequilibrare gli interessi in gioco: diritto all’oblio e diritto all’informazione.

La materia del diritto all’oblio e la rimozione dei contenuti online è tuttora in costante evoluzione sia sul piano legislativo che giurisprudenziale. Nella pratica, la valorizzazione e la tutela del diritto all’oblio necessita di competenze informatiche e giuridiche idonee per permettere un’effettiva autodeterminazione informativa e salvaguardare così la propria reputazione digitale.

Molte volte gli interessati non hanno solo bisogno di rimuovere contenuti testuali come articoli o simili, ma anche la rimozione delle immagini da internet, la rimozione dei video dal web. Ciò risponde ad esigenze di tutela della sfera privata che l’avvento dell’utilizzo dei Social ha reso difficile.

Che cosa bisogna fare per vedersi riconosciuto questo diritto?

Il primo passo è prendere contatto con il webmaster del sito ove sono contenuti i dati e diffidarlo alla rimozione; in alternativa ci si può rivolgere a Google e richiedere la deindicizzazione dei siti contenenti i dati.

Con la deindicizzazione, infatti, viene rimosso un contenuto dall’indice di google. Per fare ciò google fornisce ai cittadini europei la possibilità di richiedere la deindicizzazione di un contenuto compilando un forum on line.