Il decreto Sostegni è stato approvato il 19 marzo 2021 da parte del Consiglio dei Ministri. Il testo contiene una serie di misure per i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti che resteranno in vigore per tutto il 2021, per far fronte al perdurare dell’emergenza sanitaria Covid-19.
Proroga Cassa integrazione Covid-19
Il decreto Sostegni proroga la cassa integrazione Covid, introdotta dal decreto Cura Italia e poi rinnovata, attraverso i decreti Rilancio, Agosto e Ristori, e in ultimo per ulteriori 12 settimane disposte dalla legge di Bilancio 2021 e fruibili fino al prossimo 31 marzo. La misura di integrazione salariale può essere richiesta dai datori di lavoro senza l’applicazione di alcun contributo addizionale:
– per ulteriori 13 settimane tra l’1 aprile e il 30 giugno 2021 in relazione al trattamento ordinario
– per ulteriori 28 settimane tra l’1 aprile e il 31 dicembre 2021 a titolo di assegno ordinario o cig in deroga.
Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. E’ confermata nel provvedimento anche la possibilità di richiedere l’anticipazione del trattamento da parte dell’INPS nella misura del 40%.
Una ulteriore novità riguarda la trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta dei trattamenti che è effettuata attraverso il flusso telematico Uniemens-Cig.
Prorogata anche la CISOA per i lavoratori agricoli, per una durata massima di 120 giorni da fruire tra l’1 aprile e il 31 dicembre 2021 .Per i datori di lavoro che utilizzano la Cig in deroga, che la legge di Bilancio già permette di utilizzare fino al 30 giugno 2021, il nuovo termine è agganciato alla riforma degli ammortizzatori sociali in senso universalistico, che proprio in quel periodo dovrebbe diventare operativa.
Rapporti di lavoro a termine
Confermata per tutto il 2021 la deroga sulle causali dei contratti a tempo determinato, al fine di facilitare il rinnovo dei contratti in scadenza e consentire ai datori di lavoro di effettuare le assunzioni stagionali e prorogare la durata dei contratti in vista della stagione estiva. Il datore di lavoro può dunque rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le causali ordinariamente previste, fermo restando il limite massimo di durata pari a 24 mesi.
Divieto di licenziamento
Confermato fino al 30 giugno 2021 il blocco dei licenziamenti in scadenza a fine marzo, con le deroghe già attualmente previste in caso di cessazione, fallimento o di accordo aziendale con il sindacato sulle uscite incentivate.
Resta vietato fino al 31 ottobre 2021 il ricorso al licenziamento da parte delle aziende che non hanno strumenti ordinari di integrazione al reddito, e sono dunque beneficiari di cassa integrazione in deroga emergenziale o assegno ordinario.
Indennità lavoratori atipici, spettacolo, stagionali
Confermato il bonus, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo di quest’anno, pari nel complesso a 2.400 euro, per le seguenti categorie di lavoratori:
- stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- dello spettacolo;
- a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
Il decreto rifinanzia il Reddito di cittadinanza per circa 700 mila beneficiari mentre il Reddito di emergenza viene prorogato per un periodo di ulteriori tre mesi.
Il provvedimento, inoltre, incrementa il Fondo per il Reddito di ultima istanza dei professionisti e il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo Settore.
Prorogate anche la Naspi e la Dis-Coll, senza che sia necessario il rispetto del requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo, in favore dei soggetti che ne hanno beneficiato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e che non hanno altre fonti di reddito.
Viene introdotto anche un mese di decontribuzione in favore dei lavoratori autonomi agricoli.
Lavoratori dello sport e spettacolo
E’ formulato in misura proporzionata al reddito percepito nel 2019 il nuovo bonus per i lavoratori dello sport e spettacolo:
– in caso di reddito inferiore a 4000 euro l’anno, l’indennità una tantum sarà pari a 1200 euro;
– in caso di reddito compreso tra 4000 e 10000 euro l’anno, l’indennità una tantum sarà pari a 2400 euro;
– in caso di reddito superiore a 10.000 euro, l’indennità erogata sarà pari a 3600 euro.
Proroga Certificazione Unica
Il decreto contiene, come anticipato da un comunicato del Mef, il differimento dei termini della trasmissione telematica della Certificazione Unica all’Agenzia delle Entrate al 31 marzo 2021: la dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione dei cittadini il 10 maggio e non più il 30 aprile.
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