Via libera al contratto di rioccupazione. Introdotto dal decreto “Imprese, Lavoro, Giovani e Salute”, noto come decreto Sostegni bis, in via sperimentale fino al 31 ottobre 2021, il contratto sostiene la crescita economica agevolando la rioccupazione, e la riqualificazione professionale, di soggetti disoccupati.
Ai datori di lavoro del settore privato che vi ricorrono, fatta eccezione per quelli del settore agricolo e del lavoro domestico, è riconosciuto uno sgravio contributivo totale per i 6 mesi di inserimento, che si rischia poi
di dover restituire se non si assume stabilmente il lavoratore.
Finalità del contratto di rioccupazione
Il contratto di rioccupazione è una misura introdotta in via sperimentale con la precipua finalità di incentivare l’inserimento lavorativo stabile e la riqualificazione professionale di soggetti disoccupati.
Il legislatore sembra voler inoltre fornire uno “scudo” contro il possibile tsunami occupazionale generato dalla fine del blocco generalizzato dei licenziamenti (prorogato, dallo stesso decreto Sostegni, al 28 agosto 2021). Il meccanismo premiale agganciato alla nuova misura, che scatterà a favore delle aziende che ne faranno ricorso (con le limitazioni di cui si dirà più avanti), ne rafforza poi l’attrattività, trasformando il nuovo contratto di lavoro sperimentale (almeno nelle intenzioni del legislatore) in un volano per la ripresa economica fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza
epidemiologica.
Cosa è il contratto di rioccupazione
Andando più nel dettaglio, il contratto di rioccupazione, operativo in via eccezionale fino al 31 ottobre 2021, è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Ad esso si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Progetto individuale di inserimento
Stipulato in forma scritta ad probationem, il contratto di rioccupazione è strettamente collegato alla formazione del lavoratore. La sua validità è infatti condizionata alla definizione, in accordo con il lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di 6 mesi, volto a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore
stesso al nuovo contesto lavorativo. Durante l’inserimento opera il regime sanzionatorio attualmente applicabile al licenziamento illegittimo.
Il licenziamento intimato nel periodo di inserimento comporta inoltre la revoca dell’eventuale sgravio contributivo fruito dal datore di lavoro.
Prosecuzione del rapporto di lavoro
Il datore di lavoro e il lavoratore, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, possono recedere dal contratto una volta terminato il periodo di inserimento. Durante il preavviso, che decorre dal termine del periodo di inserimento, continua ad applicarsi la disciplina del contratto di rioccupazione.
Il mancato recesso determina la prosecuzione del rapporto come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Sgravio contributivo totale
L’assunzione con il contratto di rioccupazione comporta il riconoscimento di uno sgravio contributivo totale. Il datore di lavoro infatti, godrà, per un periodo massimo di 6 mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).
Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Lo sgravio spetta ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, e ad esso si applicano i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Sono invece esclusi dallo sgravio in parola, oltre ai datori di lavoro agricolo e domestico, gli enti della Pubblica Amministrazione, individuabile assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Revoca del beneficio e dimissioni
Per fruire dello sgravio contributivo i datori di lavoro privati non devono aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604) o a licenziamenti collettivi (legge 23 luglio 1991,n. 223) nella medesima unità produttiva.
Comportano la revoca dell’esonero e il recupero di quanto già fruito dal datore di lavoro:
- il licenziamento intimato durante il periodo di inserimento;
- il licenziamento intimato al termine del periodo di inserimento (e se il lavoratore non viene confermato);
- il licenziamento collettivo o il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri contributivi, effettuato nei 6 mesi successivi alla predetta assunzione.
Per il computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore con contratto di rioccupazione.
In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
Cumulabilità con altri incentivi
Lo sgravio contributivo totale per l’assunzione con contratto di rioccupazione è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente relativamente al periodo di durata del rapporto successiva ai 6 mesi o se oggetto di recupero da parte dell’ente previdenziale.
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