Tra le novità più importanti contenute nel c.d. Decreto Sostegni (DL 41/2021), vi è la modifica della disposizione prevista dal Decreto Rilancio in tema di proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 93, c. 1, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020).
La disposizione del Decreto Rilancio, come noto, consente di evitare l’apposizione delle causali in deroga all’art. 19, c. 1, D.Lgs. 81/2015, riferite a:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
- esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
- altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.
Restano interessate solo le proroghe o i rinnovi dei contratti a termine, pertanto il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a prevedere la motivazione nel caso in cui il contratto a tempo determinato preveda una durata superiore a 12 mesi ab origine.
La Legge di Bilancio 2021, in considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria in atto, aveva previsto la proroga o il rinnovo di tali contratti fino al 31 marzo 2021, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, senza tuttavia superare la durata massima complessiva di 24 mesi generalmente prevista per i contratti a termine.
Il Decreto Sostegni interviene ora su due aspetti dei contratti a termine:
- il differimento dei termini al 31 dicembre 2021;
- la concessione di una sorta di “bonus” che consente di utilizzare tale beneficio anche ai soggetti che abbiano già rinnovato o prorogato un precedente contratto.
In linea con quanto chiarito dall’Ispettorato del lavoro (Nota INL 16 settembre 2020 n. 713), possiamo ritenere che la data del 31 dicembre 2021 rappresenti la scadenza per formalizzare il rinnovo o la proroga, mentre la durata del rapporto può protrarsi anche oltre tale data, in ogni caso fino al limite dei 24 mesi totali previsti dall’art. 19, c. 2, D. Lgs. 81/2015.
Con la medesima nota, l’Ispettorato del lavoro ha chiarito che la deroga opera anche con riferimento al:
- numero massimo di proroghe;
- rispetto dello “stop and go”.
In pratica, in presenza di quattro proroghe, il rapporto pur nel rispetto del limite complessivo di ventiquattro mesi potrà essere:
- prorogato una quinta volta per un massimo di 12 mesi, in assenza di causali;
- rinnovato per un massimo di 12 mesi (in assenza di causali), senza dover rispettare lo stacco di 10/20 giorni.
Rispetto alla precedente disposizione, la previsione dell’art. 17, c. 2, DL 41/2021 per i contratti a termine concede una nuova chance alle parti e risulta più coerente con la ratio che caratterizza l’intera produzione normativa intervenuta nell’ultimo anno, volta a salvaguardare i livelli occupazionali nel particolare contesto emergenziale. È infatti previsto che l’applicazione della deroga, nella sua nuova formulazione, non tenga conto delle proroghe o dei rinnovi già intervenuti.
In pratica, i contratti a termine, rinnovati o prorogati prima del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto), possono essere nuovamente prorogati o rinnovati per una sola volta e per massimo 12 mesi, fermo restando il limite complessivo di 24 mesi.
Facciamo qualche esempio:
- L’azienda ALFA stipula il 25 marzo 2021 un contratto a tempo determinato della durata di 8 mesi con un nuovo lavoratore. Trattandosi di contratto inferiore a 12 mesi non è obbligatoria la presenza delle causali. Alla scadenza del contratto, l’azienda decide di prorogarlo per altri 5 mesi. In considerazione del superamento dei 12 mesi, la disciplina “ordinaria” imporrebbe la presenza delle causali ex art. 19, c. 1, D.Lgs. 81/2015 e la loro indicazione nel contratto, ma per effetto della deroga prevista dall’art. 93 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020 è possibile procedere anche senza di esse.
- L’azienda BETA ha in corso un contratto di lavoro a tempo determinato, instaurato il 1° febbraio 2020 e con scadenza inizialmente prevista al 31 dicembre 2020. L’azienda ha prorogato il contratto fino al 31 marzo 2021 ricorrendo alla deroga prevista dall’art. 53 DL 34/2020 conv. in L. 77/2020, prorogato dall’art. 1, c. 279, L. 178/2020. Il 31 marzo 2021 sarà possibile procedere ad una nuova proroga fino al 31 gennaio 2022 senza apporre alcuna causale (raggiungimento dei 24 mesi).
- La ditta GAMMA ha concluso il 20 marzo 2021 il rapporto a termine con una lavoratrice assunta il 1° aprile 2020. Il 1° aprile intende riassumere la stessa lavoratrice rinnovando il precedente contratto e potrà farlo senza obbligo di causale, solo una volta, per una durata massima di 12 mesi.
Fattispecie | durata | proroga/rinnovo senza causali (regime ordinario) | proroga/rinnovo senza causali (regime emergenziale) | durata massima in ogni caso |
1) contratto a termine mai prorogato/rinnovato | inferiore a 12 mesi | fino al raggiungimento dei 12 mesi | 1 proroga/rinnovo (non si contano proroghe/rinnovi precedenti) | 24 mesi complessivi di proroghe e rinnovi |
1) contratto a termine mai prorogato/rinnovato | superiore a 12 mesi | no | 1 proroga/rinnovo (non si contano proroghe/rinnovi precedenti) | 24 mesi complessivi di proroghe e rinnovi |
2) contratto a termine già prorogato / rinnovato | inferiore a 12 mesi | massimo 4 proroghe | 1 proroga/rinnovo (non si contano proroghe/rinnovi precedenti) | 24 mesi complessivi di proroghe e rinnovi |
2) contratto a termine già prorogato / rinnovato | superiore a 12 mesi | no | 1 proroga/rinnovo (non si contano proroghe/rinnovi precedenti) | 24 mesi complessivi di proroghe e rinnovi |
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