L’INPS, con la Circ. INPS 12 gennaio 2021 n. 2 ha fornito un chiarimento in materia di congedo straordinario Covid-19, previsto per i genitori dipendenti (art. 22 bis DL 137/2020 conv. in L. 176/2020) nelle seguenti situazioni:
– in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, situate nella “zona rossa”;
– con figli in situazione di disabilità grave, in caso di sospensione della didattica in presenza di scuole di ogni ordine e grado o di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale.
Congedo per i genitori con figli che svolgono attività didattica a distanza (art. 22 bis, c. 1, DL 137/2020 conv. in L. 176/2020)
-Requisiti
Solo i genitori lavoratori dipendenti possono usufruire di tale congedo e sono quindi esclusi i lavoratori autonomi e gli scritti alla Gestione separata. Hanno diritto al congedo anche e i lavoratori dipendenti affidatari o collocatari di figli alunni di scuole per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza.
I requisiti per poter accedere al congedo, oltre alla sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente, sono:
- l’impossibilità di svolgere il lavoro in modalità agile;
- la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio, alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado, in applicazione delle misure previste per la “zona rossa”, disposte dall’Ordinanza del ministero della Salute.
Non è, invece, necessaria la convivenza con il figlio per cui si richiede il congedo.
– Durata, misura e fruizione
Il congedo, a partire dal 9 novembre, può essere richiesto per tutta la durata del periodo di sospensione dell’attività didattica indicato nell’Ordinanza del ministero della Salute (art. 3, c. 4, lett. f DPCM 3 novembre 2020; art. 3, c. 4, lett. f DPCM 3 dicembre 2020; art. 19 bis DL 137/2020 conv. in L. 176/2020), o per una parte di questi.
Le giornate lavorative che rientrano nel periodo di congedo richiesto sono indennizzate con il 50% della retribuzione, calcolata secondo le regole previste per la maternità (art. 23 D.Lgs. 151/2001).
L’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità (art. 1 DL 663/79 conv. in L.33/80).
Le indennità erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali (art. 6, c. 2, DPR 917/86).
Il congedo straordinario può essere fruito da uno solo dei genitori o anche da entrambi ma non:
- negli stessi giorni in cui l’altro genitore svolga attività di lavoro in modalità agile per esigenze legate allo stesso figlio;
- negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, sia per lo stesso figlio sia per un altro figlio (senza disabilità grave) avuto con lo stesso genitore.
Congedo per i genitori con figli con disabilità grave (art. 22 bis, c. 3, DL 137/2020 conv. in L. 176/2020)
– Requisiti
Anche in questo caso i destinatari sono i soli lavoratori dipendenti, anche affidatari o collocatari, in possesso dei seguenti requisiti:
- impossibilità di svolgere il lavoro in modalità agile;
- il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità (art. 4, c. 1, L. 104/92) e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale per le quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in presenza, a seguito di provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche.
Non è, invece, necessaria la convivenza con il figlio per cui si richiede il congedo.
– Durata, misura e fruizione
Anche in questo caso, il congedo può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, a partire dal 9 novembre 2020, per tutto o parte del periodo di sospensione dell’attività in presenza della scuola o del centro di assistenza. Tale beneficio si configura come una misura a valenza nazionale ed è pertanto riconosciuto indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza per i quali sia stata disposta la sospensione dell’attività in presenza.
Il congedo straordinario può essere fruito da uno solo dei genitori o anche da entrambi ma non:
- negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia svolgendo attività di lavoro in modalità agile per esigenze legate allo stesso figlio;
- negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, per lo stesso figlio.
È invece possibile fruire del congedo straordinario per figli disabili:
- – negli stessi giorni in cui l’altro genitore stia fruendo del medesimo congedo, o del congedo in caso di attività didattica a distanza in zona rossa (art. 22-bis, c. 1, DL 137/2020 conv. in L. 176/2020), per un altro figlio di entrambi i genitori;
- – anche nel caso in cui l’altro genitore stia fruendo, per un altro figlio di entrambi i genitori, del congedo in caso di quarantena del figlio minore (art. 21 bis DL 104/2020 conv. in L. 126/2020);
- – nelle stesse giornate in cui l’altro genitore stia fruendo, anche per lo stesso figlio:
- dei permessi per i disabili o per la loro assistenza (art. 33, c. 3 e 6, L. 104/92);
- del prolungamento del congedo parentale in caso di figlio con disabilità (art. 33 D.Lgs 151/2001);
- del congedo straordinario per assistenza del coniuge covivente con disabiltà grave (art. 42, c. 5, D.Lgs 151/2001).
Per entrambe le tipologie di congedo straordinario, la domanda dovrà essere presentata in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:
- il portale web, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del sito dell’INPS;
- il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164;
- i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
La domanda può riferirsi a periodi di astensione antecedenti alla data della presentazione della stessa, purchè non prima del 9 novembre 2020.
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