Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, vi è l’esclusione dell’aggio per le cartelle esattoriali, che saranno quindi meno “onerose” per i contribuenti. Vediamo cos’è l’aggio e per quali cartelle è escluso.

Aggio cartelle esattoriali: cos’è?

Per aggio si intendono gli oneri di riscossione (è questa la corretta denominazione tecnica a partire dal 2015) addebitati, in parte al contribuente destinatario della cartella di pagamento e in parte all’ente creditore. Si tratta, sostanzialmente, dei compensi dell’agente di riscossione calcolati in percentuale sul credito oggetto di riscossione.

Per i ruoli emessi fino al 31/12/2012: l’aggio è 4,65% a carico del debitore e il restante 4,35% a carico dell’ente creditore per i pagamenti entro 60 giorni. Dopo i 60 giorni, l’aggio è del 9% a carico del debitore.

Per i ruoli emessi dal 1/01/2013 al 31/12/2015: l’aggio è 4,65% a carico del debitore e il restante 3,35% a carico dell’ente creditore per i pagamenti entro 60 giorni. Dopo i 60 giorni, l’aggio è del 8% a carico del debitore.

Per i carichi affidati dal 1/01/2016 al 31/12/2021: gli oneri di riscossione sono 3% a carico del debitore e il restante 3 % a carico dell’ente creditore per i pagamenti entro 60 giorni. Dopo i 60 giorni, l’aggio è del 6% a carico del debitore.

A partire dal 1 gennaio 2022, gli oneri di riscossione non saranno più presenti in cartella. Tuttavia è bene precisare che ciò dipende, non dalla data di notifica della cartella, bensì dalla data di affidamento dei carichi all’Agenzia delle Entrate Riscossione.

A quali cartelle esattoriali non si applica più l’aggio

Il legislatore fa riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione, stabilendo che:

  • per i carichi affidati fino al 31 dicembre 2021 gli oneri di riscossione continueranno ad essere dovuti nella misura e secondo le ripartizioni previste dalle disposizioni di legge previgenti;
  • per i carichi affidati a partire dal 1 gennaio 2022, gli oneri di riscossione non saranno più dovuti e l’Agente della riscossione utilizzerà il nuovo modello disposto dal provvedimento del 17 gennaio 2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Per le cartelle esattoriali relative ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2021, resterà in uso il modello approvato con il provvedimento del 14 luglio 2017, indipendentemente dalla data di notifica della cartella di pagamento che potrà avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2021.

Dunque, è bene precisare che, per verificare se le cartelle esattoriali possano contenere o meno gli oneri di riscossione, occorre guardare non alla data di notifica, bensì alla data in cui il carico è stato affidato all’agente della riscossione. È quindi possibile, soprattutto a seguito della sospensione della riscossione disposta dalla legislazione di emergenza Covid-19, che nel 2022 vengano notificate cartelle esattoriali di pagamento per carichi affidati nel 2019, 2020 e 2021. Per esse resteranno addebitati gli oneri di riscossione.

Per i carichi affidati, invece, a partire dal 1 gennaio 2022 non ci saranno più oneri di riscossione, ma resteranno comunque dovute le spese di notifica e le cosiddette “spese esecutive”, correlate all’attivazione di procedure esecutive (pignoramenti) e cautelari (ipoteche e fermi amministrativi) da parte dell’agente della riscossione.

(A cura di Maria Monteleone)