Il divieto generalizzato dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e licenziamenti collettivi resta fissato al 30 giugno 2021.
Lo si apprende da un comunicato stampa del Governo diffuso nella serata del 24 maggio. Resta salva la possibilità per le imprese di ricorrere alla Cassa integrazione ordinaria Covid, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, senza l’onere di versare i contributi addizionali purchè non licenzino.

Divieto di licenziamento e questioni aperte

Chiusa definitivamente la querelle sul divieto di licenziamento innescata all’indomani del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2021 che aveva licenziato il cd. decreto Sostegni bis rinominato “Decreto imprese, lavoro, giovani e salute” e recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

In quell’occasione il Ministro del lavoro aveva a sorpresa dichiarato di aver inserito nel decreto approvato dal Consiglio dei Ministri “una norma che abbiamo un po’ costruito in modo repentino nelle ultime ore perché registravamo l’esigenza di adeguare anche questo pacchetto ad alcune dinamiche che si stanno determinando e che prevede la possibilità di rendere più conveniente l’utilizzo della cassa, però legandola a un impegno a prorogare il
vincolo sui licenziamenti”. “In sostanza” – spiegava il Ministro del lavoro – “per chi prende la cassa Covid entro il mese di giugno, ci deve essere un impegno a una proroga al 28 agosto per il licenziamento, le aziende che utilizzano invece la cassa ordinaria non dovranno pagare le addizionali e però non potranno licenziare mentre usano questa cassa gratuita, tra virgolette, nel senso che su questa non si pagano le addizionali”.

L’annuncio aveva provocato molte fibrillazioni in seno alla maggioranza e con le parti sociali, con la levata di scudi di Confindustria e la pronta risposta dei sindacati.

Cosa prevede la nuova norma

La nuova norma che sarà inserita nel decreto Sostegni bis prevede in sostanza che:

  • Il blocco generalizzato dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo resterà in vigore fino al 30 giugno 2021 (non si attiverà la proroga automatica fino al 28 agosto ipotizzata per chi avrebbe fruito della Cassa integrazione Covid 19 dall’entrata in vigore del decreto Sostegni bis al 30 giugno);
  • resta salva la possibilità per le imprese di ricorrere alla Cassa Integrazione ordinaria Covid, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, senza l’onere di versare i contributi addizionali purchè non si effettuino licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo mentre si usufruisce dell’ammortizzatore.

Si attende ora l’ufficialità del testo con la pubblicazione del decreto Sostegni bis in Gazzetta Ufficiale.