L’Agenzia delle Entrate ha spiegato come ripartirà la notifica degli avvisi di accertamento e degli avvisi bonari emessi nel 2020, la cui notifica era stata sospesa per effetto dal decreto Rilancio, modificato a sua volta dal decreto Sostegni.

Il legislatore, per contrastare l’emergenza Covid-19, ha infatti previsto che gli atti impositivi (avvisi di accertamento, di contestazione, di liquidazione ecc.) per i quali i termini di decadenza scadevano tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, dovevano esser emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 6 aprile 2021, ha illustrato l’applicazione del rinvio al periodo 1° marzo 2021-22 febbraio 2022, della notifica degli atti impositivi e degli avvisi bonari emessi nel 2020.

Avvisi di accertamento e altri atti impositivi

L’Agenzia ha precisato che i seguenti atti:

  • avvisi di accertamento;
  • atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni;
  • atti di recupero dei crediti d’imposta;
  • avvisi di liquidazione;
  • avvisi di rettifica e liquidazione;

che siano stati emessi entro il 31 dicembre 2020 in quanto i relativi termini di decadenza sono scaduti tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020, devono essere notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

Gli uffici devono notificare gli atti in questione, distribuendoli possibilmente in modalità pressoché uniforme, seguendo prioritariamente l’ordine cronologico di emissione, salvi i casi di indifferibilità e urgenza riscontrata successivamente o al fine de perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Per quanto concerne, invece, i seguenti atti:

  • comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli automatici in materia di imposte sui redditi (art. 36 bis DPR 600/73);
  • comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli formali in materia di imposte sui redditi (art. 36 ter DPR 600/73);
  • comunicazioni di irregolarità a seguito di controlli automatici in materia di IVA (art. 54 bis DPR 633/72);
  • invito all’adempimento in caso di irregolarità nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21 bis DL 78/2010);
  • atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica (art. 23 DL 98/2011);
  • atti di accertamento delle tasse automobilistiche (TU 39/53 e art. 5 DL 953/82);
  • atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari (art. 21 Tariffa All. DPR 641/72).

la notificazione e l’invio delle comunicazioni devono essere distribuite tenendo conto anche delle notificazioni degli atti, degli invii delle comunicazioni e della messa a disposizione degli inviti elaborati dopo il 31 dicembre 2020, e dei tempi necessari all’espletamento degli adempimenti propedeutici al regolare esercizio delle attività di riscossione.

Quali avvisi di accertamento

I provvedimenti di sospensione causa Covid, secondo le regole appena riportate, riguardano esclusivamente gli atti impositivi (accertamento, contestazione, irrogazione liquidazione, ecc.) per i quali i termini di decadenza scadevano tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 e che dovevano esser emessi entro il 31 dicembre 2020.

Si considera regolarmente emesso entro il 31 dicembre 2020, l’atto firmato e protocollato entro tale data.

L’Agenzia delle Entrate (con circolare n. 25/e del 20 agosto 2020) ha, infatti, precisato che gli originali degli atti sono, in via generale, prodotti in formato digitale, sottoscritti dal responsabile o da un suo delegato con firma digitale e registrati in uscita nel sistema di gestione documentale (registro di protocollo). Qualora non fosse possibile procedere con la firma digitale, il documento analogico può sempre essere sottoscritto con firma autografa e protocollato.

La firma digitale assicura l’immodificabilità e l’integrità di un documento informatico.

La segnatura di protocollo attesta la provenienza del documento informatico da una pubblica amministrazione. La segnatura, inoltre, attribuisce al documento informatico una data certa, opponibile a terzi, e quindi una data di riferimento utile anche per effettuare la verifica della validità del certificato di firma utilizzato per sottoscrivere digitalmente il documento.

Pertanto gli atti dell’Agenzia delle Entrate sono emessi se risultano firmati e protocollati, entro il termine del 31 dicembre 2020. Sono, quindi, illegittimi gli avvisi di accertamento la cui decadenza è maturata tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, qualora la data di firma e protocollo risulti successiva al 31 dicembre 2020.

(A cura di Maria Monteleone)