La Legge di Bilancio 2023 ha previsto l’annullamento automatico integrale delle cartelle esattoriali di importo fino a mille euro. L’annullamento riguarda però solo i debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

In sintesi, dunque, saranno annullate automaticamente le cartelle:

  • riguardanti debiti delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali: in sintesi, imposte e tasse statali (non regionali né comunali), altri debiti contratti con lo Stato, debiti contributivi INPS.
  • di importo fino a mille euro: importo comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
  • affidate all’Agenzia delle Entrate Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Attenzione: non conta la data di maturazione del debito né quella di notifica delle cartelle esattoriali, bensì quella in cui l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha ricevuto in affidamento il debito dai creditori.

E cosa accade per le cartelle esattoriali che riguardano debiti delle amministrazioni regionali e comunali (per esempio bollo auto, Imu, Tari), delle casse previdenziali private o di altri enti creditori che hanno affidato la riscossione all’Agenzia delle Entrate Riscossione?

In questi casi non è previsto l’annullamento ma solo il cosiddetto stralcio (annullamento parziale) di sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti.

Per quanto riguarda le cartelle relative a sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

La Legge di Bilancio ha però previsto che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano decidere di non applicare lo “stralcio” e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.

Lo stralcio non si applica in ogni caso alle seguenti categorie di debiti:

  • recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
  • crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
  • multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Riepilogo

Cartelle sotto i mille euro affidate all’Agenzia Entrate Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015:

Cartelle Irpef, Ires e altri debiti erariali (per esempio canone Rai)Annullamento automatico integrale
Cartelle e avvisi di addebito INPSAnnullamento automatico integrale
Cartelle Irap, Imu, Tari, bollo autoStralcio sanzioni e interessi
Cartelle contributi Casse previdenziali private (per esempio: Inarcassa, Enpam, Enpaf, Cassa forense ecc)Stralcio sanzioni e interessi
Cartelle per multe violazione codice della stradaStralcio interessi
Cartelle per sanzioni amministrative assegniStralcio interessi