Per contrastare l’emergenza Covid-19 e contenere la diffusione del contagio nei luoghi di lavoro sono state adottate alcune misure relative ad agevolazioni fiscali:
- un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (art. 125, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020);
- un’agevolazione ai fini IVA per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica (art. 124, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020);
- ulteriori agevolazioni ai fini Iva disposte dalla Legge di Bilancio 2021 per la cessione dei vaccini Covid-19 e dei kit diagnostici (art. 1, c. 452 e 453, L. 178/2020);
- dei criteri di individuazione dei dispositivi di protezione individuale detraibili ai fini delle imposte dirette.
Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di DPI
Beneficiari
Sempre nell’ambito delle agevolazioni fiscali, hanno diritto a un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti e l’acquisto di DPI:
- imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
- enti e società (art. 73, c. 1, lett. a) e b), DPR 917/86);
- stabili organizzazioni di soggetti non residenti (art. 73, c. 1 lett. d), DPR 917/86);
- persone fisiche e associazioni (art. 5, c. 3 lett. c), DPR 917/86) che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo (art. 53 DPR 917/86);
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
- enti religiosi civilmente riconosciuti;
- strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale a condizione che siano in possesso del codice identificativo (art. 13 quater, c. 4, DL 34/2019 conv. in L. 58/2020).
Non è prevista alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottabile dai soggetti beneficiari, pertanto possono accedere alle agevolazioni fiscali:
- i soggetti in regime forfetario (art. 1, c. 54 e s., L. 190/2014);
- i soggetti in regime di vantaggio (art. 27, c. 1 e 2, DL 98/2011 conv. in L. 111/2011);
- gli imprenditori e le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
Non rientrano nella platea dei beneficiari del credito d’imposta coloro che svolgono attività commerciali o di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo redditi diversi (art. 67, c. 1 lett. i) e l), DPR 917/86).
Spese riconosciute
In favore di tali soggetti è previsto un credito d’imposta nel limite massimo di € 60.000, per le spese sostenute nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro e l’acquisto di:
- DPI (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea);
- prodotti detergenti e disinfettanti;
- dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, inclusele eventuali spese di installazione.
Fruizione
Il credito d’imposta può essere utilizzato:
- nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
- in compensazione (art. 17 D.Lgs. 241/97) tramite presentazione telematica del modello F24.
IVA agevolata per i beni necessari al contenimento del contagio
Circa le agevolazioni fiscali di cui si tratta, fino al 31 dicembre 2020 i beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica, tassativamente elencati, sono esenti da IVA (art. 124, DL 34/2020 conv. in L. 77/2020).
Tale trattamento è applicabile:
- sia alle cessioni onerose che alle cessioni gratuite di tali beni, oltre che alle prestazioni di servizi (art 16, c. 3, DPR 917/86);
- a qualsiasi cedente e acquirente in qualunque fase di commercializzazione del bene.
IVA agevolata per vaccini e kit diagnostici
Sono esenti da IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 (art. 1, c. 452, L. 178/2020):
- la cessione della strumentazione per diagnostica Covid-19 (tamponi molecolari, test rapidi antigenici e test sierologici), conformi ai requisiti UE;
- le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione.
Inoltre, sono esenti da IVA con diritto alla detrazione dell’imposta dal 20 dicembre 2020 al 31 dicembre 2022 le cessioni di vaccini anti Covid-19 autorizzati e le prestazioni di servizi connesse (art. 1, c. 453, L. 178/2020).
Detrazione dalle imposte dirette delle spese per l’acquisto di DPI
È possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 19% delle spese sanitarie per la parte che eccede € 129,11 (art. 15, c. 1 lett. c, DPR 917/86).
In caso di acquisto di dispositivi medici, per potere beneficiare della detrazione, dalla certificazione fiscale deve essere descritto il prodotto acquistato e la persona che sostiene la spesa.
Se il documento riporta il codice AD attestante la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione, non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.
Nel caso in cui le mascherine protettive siano classificate quali dispositivi medici o rispettino i requisiti di marcatura CE, si ritiene che le relative spese siano detraibili nella misura del 19%.
Rif: Approfondimento Fondazione Studi Consulenti-del-Lavoro-29-gennaio-2021
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