In data 24 novembre 2020 l’INPS ha pubblicato la circolare numero 133, nella quale fornisce le principali indicazioni applicative inerenti l’esonero per le nuove assunzioni. Tale misura si affianca all’esonero previsto per il mancato utilizzo degli ammortizzatori sociali.
L’esonero per le nuove assunzioni è stato previsto dagli artt. 6 e 7 D.L. 104/2020 conv. in L.n. 126/2020 (Decreto Agosto), rispettivamente “Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato” e “Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali”.
Gli articoli, che sono stati convertiti con modificazioni dalla L.n. 126/2020, hanno istituito l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per particolari assunzioni effettuate tra il 15 agosto 2020 (entrata in vigore del D.L. 104/2020) e il 31 dicembre 2020.
L’art. 6 D.L. 104/2020 istituisce l’esonero contributivo per tutte le assunzioni subordinate con contratto a tempo indeterminato, che può essere utilizzato anche nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo determinato a tempo indeterminato, avvenute sempre nel medesimo periodo (dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020). Il successivo art. 7 D.L. 104/2020 estende l’esonero anche alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, compiute nel medesimo periodo (dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020).
I requisiti
Per quanto riguarda i requisiti di accesso all’esonero, l’unico requisito è legato all’assenza di contratti a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
Per quanto attiene ai principi generali di applicazione delle agevolazioni contributive (art. 31 D.Lgs. 150/2015), in particolare all’azienda sono richiesti:
- possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), a tal fine ricorda anche la possibilità di richiesta della DPA (Dichiarazione preventiva agevolazioni: Mess. INPS 3 agosto 2018 n. 3082);
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Inoltre, l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza e non deve riguardare lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume. Interessante il passaggio della circolare nel quale l’INPS afferma che il COVID è evento EONE (Evento Oggettivamente Non Evitabile) e per tale motivo il beneficio è utilizzabile anche se sono in atto procedura di cassa integrazione COVID.
Tale esonero può essere utilizzato da tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo. Non può essere applicato però per i contratti di apprendistato, nei contratti di lavoro domestico e per i contratti di lavoro intermittenti. Allo stesso tempo, avendo il fine di incentivo all’occupazione, l’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione dovuta.
La misura
L’esonero, decorrente dalla data di assunzione dal lavoratore o dalla data di trasformazione del rapporto di lavoro, ha una durata massima di 6 mesi. Solo per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, la durata massima non può superare i 3 mesi.
L’importo esonerabile è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, fino a un massimo di €.8.060 su base annua. La soglia massima annua è riparametrata su base mensile, per un massimo di 6 mensilità, a partire dalla data di assunzione/trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Di conseguenza, la soglia massima mensile è pari a € 671,66; per i rapporti di lavoro instaurati o cessati nel corso del mese, l’importo massimo va riproporzionato, considerando come importo massimo dell’esonero giornaliero la cifra di € 21,66. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Nel computo dell’importo esonerabile sono esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL, oltre alle contribuzioni INPS normalmente non agevolate:
- il Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto (art. 2120 c.c.);
- i contributi ai fondi di solidarietà;
- il contributo di finanziamento dei Fondi interprofessionali.
Rif.:
- art. 6 DL 104/2020 conv. in Ln. 126/2020
- art. 7 DL 104/2020 conv. in Ln. 126/2020
- Circ. INPS 24 novembre 2020 n. 133
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